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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

“Bonus facciate”, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti e pubblica la guida dedicata.

“Bonus Facciate”, L’Agenzia Delle Entrate Fornisce I  Primi Chiarimenti E Pubblica La Guida Dedicata.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/2020 del 14 febbraio 2020 ha fornito i primi chiarimenti per usufruire del “Bonus Facciate”, la detrazione fiscale pari al l 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ricadenti nelle zone A e B, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.
Il “bonus facciate” consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Lavori per i quali è ammessa la detrazione Il bonus fiscale è riconosciuto per gli interventi che devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.
Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono però soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
I soggetti beneficiari del bonus devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, devono far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento con bonifico dedicato, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’Agenzia ricorda che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.
Interventi su parti comuni di edifici condominiali, su questi bonifici l gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
L’amministratore indica i dati del fabbricato ed effettua tutti gli adempimenti come avviene con le altre detrazioni, recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
L’amministratore dovrà rilasciare la certificazione per gli effettivi pagamenti, ai condomini e dovrà conservare la documentazione originale, per esibirla in caso di verifica agli uffici che ne faranno richiesta.

Approfondimenti

Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 Ag. Entrate bonus facciate

Guida_Bonus_Facciate

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