Bonus edilizi nuove regole per contratti collettivi
Superbonus e bonus edilizi: nuove regole per contratti collettivi dal 27 maggio 2022
Dal 27 maggio, il riconoscimento dei bonus fiscali e la relativa cessione del credito, per interventi in edilizia, di importo superiore a € 70.000, saranno vincolati, a pena di decadenza, all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 28-quater D.L. 27.01.2022, n. 4 convertito L. 28.03.2022, n. 25, ha introdotto due nuovi adempimenti inerenti il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a € 70.000.
L’obiettivo della norma è quello di assicurare una formazione adeguata e soprattutto di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sarà obbligatorio indicare nell’atto di affidamento dei lavori che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile che sono stati stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale nel rispetto dell’art. 51 del D.Lgs 81/2015
“Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi
1.Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”
Nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori il contratto nazionale applicato dall’impresa e come detto riportato nel contratto d’appalto (affidamento dei lavori).
Questo nuovo adempimento si affianca a quello, già in vigore, relativo alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, conosciuto come Durc di congruità.
Ricordiamo che l’obbligo di DURC di congruità (Dl 76/2020, articolo 8 comma 10-bis) è in vigore dal primo novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e privato.
Per i cantieri privati è obbligatorio per gli interventi di importo superiore a 70 mila euro.
L’art. 5, comma 6 del DM n. 143/21:
“in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line.”
Ne consegue che, con effetto domino, scatta il congelamento della detrazione, che non viene riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
In tutti i casi in cui è prevista l’apposizione del visto di conformità, i soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22.07.1998, n. 322, e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, sono tenuti a verificare, oltre quanto già obbligatorio, anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
L’Agenzia delle Entrate, potrà avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse edili, per effettuare gli opportuni controlli atti a verificare che sia riportata l’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture.
Questi nuovi adempimenti devono essere applicati ai lavori edili o di ingegneria di cui all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008:
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
Trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
Opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile;
Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile;
Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Se non verranno adottati i predetti adempimenti, il contribuente non potrà fruire:
Dell’incentivo per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
Della detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
Del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
Dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
Del bonus mobili
Del bonus verde;
Del Bonus facciate.