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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Superbonus: delibera assembleare per riconoscimento della detrazione

Superbonus: Delibera Assembleare Per Riconoscimento Della Detrazione

Può capitare che alcuni condomini non vogliano o non possano sostenere le spese per gli interventi edilizi inerenti i lavori del condominio di cui fanno parte. E’ il caso del condomino che non può sostenere la spesa oppure che non può fruire della detrazione e quindi per questo si dichiara contrario all’esecuzione dei lavori.
I soggetti che non possono usufruire della detrazione sono, ad esempio, (cfr risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2008) quelli indicati nell’art. 74 del TUIR e quindi gli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, le Unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni. In tal caso, è riconosciuta la possibilità per uno o più condomini si facciano carico dell’intera spesa per l’efficientamento energetico o antisismico dell’immobile.
L’art. 10, c.3 DL 76/2020, prevede che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui all’art. 2 della L. 13/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’art. 119 del DL 34/2020 inerente il “superbonus”.
Tale norma, nata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, estesa anche ai lavori rientrati nel superbonus, prevede la possibilità che uno o più condomini si facciano carico dell’intera spesa, peraltro coperta dalla detrazione del 110%.
La legge di bilancio per l’anno 2021. Operando sul c. 9-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, siano valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti e almeno da un terzo del valore dell’edificio purché i condomini, ai quali sono imputate le spese, esprimano parere favorevole.
A ben vedere i due riferimenti normativi operano su piani differenti in quanto l’art. 10 del DL 76/2020 prevede la sola deroga all’imputazione millesimale delle spese mentre il comma 9-bis legittima una delibera assembleare in tale senso.
L’Agenzia delle Entrate (cfr circolare n.19, 8 luglio 2020) ha confermato che al soggetto che ha sostenuto la spesa spetti l’intera detrazione, prevedendo che il singolo condomino possa fruire della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, sulla base dei millesimi di proprietà o dei criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice Civile; in particolare l’art. 1123 recita “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Nello specifico la diversa ripartizione decisa dall’assemblea ex art. 10 comma 3 del DL 76/2020, ove solo alcuni condomini decidano di farsi carico dell’intera spesa, rappresenta la “diversa convenzione” ex art. 1123 c.c. eccedente il valore della proprietà di ciascuno, che legittima la detrazione stessa.
In sede di risposta ad interpello (n. 901-713/2020 della Direzione regionale Piemonte), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un altro importante aspetto direttamente collegato all’assunzione dell’intera detrazione da parte del singolo condomino che ha sostenuto le spese. L’Agenzia, richiamando l’art. 10 comma 3 del DL 76/2020, evidenzia che il singolo condomino possa assumere una deliberazione condominiale per l’esecuzione di interventi a proprie spese, previsti ai fini dell’accesso al superbonus, a condizione che:
– le modifiche apportate per il miglior godimento della cosa non alterino in alcun modo la destinazione del bene;
– non venga impedito agli altri partecipanti di utilizzarle secondo il loro diritto.
Inoltre, in assenza di impedimenti di carattere normativo, il pieno sostenimento della spesa legittima la conseguente detrazione o fruizione del beneficio fiscale in capo al condomino, nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.
L’amministrazione finanziaria, dunque, ammette che la delibera condominiale per l’esecuzione di un intervento rientrante nel “superbonus”, da cui risulti che uno o più condomini si facciano carico dell’intera spesa, ha come effetto fiscale il riconoscimento delle detrazioni in capo a questi ultimi.
La detrazione potrà essere fruita dai diretti interessati (tramite utilizzo diretto) oppure potranno ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, ancora, cedere un credito d’imposta di pari ammontare.

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