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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Si avvicinano le scadenze: soliti adempimenti fiscali da rispettare

Si Avvicinano Le Scadenze: Soliti Adempimenti Fiscali Da Rispettare

Si avvicinano le scadenze: soliti adempimenti fiscali da rispettare.

L’obbligo di compilare e presentare il quadro AC (o K) rientra, ormai da tempo, tra gli adempimenti fiscali dell’Amministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Tale quadro, denominato “Comunicazione dell’amministratore di condominio”, permette all’Amministratore di:
1. Comunicare i dati identificativi del condominio su cui sono stati eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
2. Comunicare l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare che non risulti, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, superiore complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore, ed i dati identificativi dei relativi fornitori, con esclusione di tutti quegli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte in quanto da indicare nel modello 770, e con esclusione degli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas.

Il quadro AC (così come il quadro K) si compone di tre sezioni, in cui vanno rispettivamente indicati:
Sezione 1: i dati identificativi del condominio;
Sezione 2: i dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio);
Sezione 3: i dati relativi ai fornitori ed agli acquisti di beni e servizi.

Il quadro AC va presentato, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 2 ottobre 2017, mentre il quadro K va presentato entro il 23 luglio 2017 per chi consegna direttamente il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate o entro il 7 luglio 2017 per chi si avvale dell’assistenza fiscale di intermediari abilitati.

L’omessa presentazione del quadro AC (nel modello Redditi dell’Amministratore) o del quadro K (nel modello 730 dell’Amministratore) comporta in capo all’Amministratore (e non in capo al condominio), una sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00.

Il modello 770 serve per comunicare, direttamente o tramite intermediari abilitati, in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. In tale modello vengono indicati i dati relativi alle Certificazioni Uniche rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente ed equiparati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, i dati relativi alle ritenute operate, i dati contributivi previdenziali ed assicurativi, eventuali dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno per il periodo d’imposta precedente. La principale novità di quest’anno è che non esiste più la suddivisione tra 770 semplificato e 770 ordinario essendo stati riaccorpati in un unico modello.

Presupposto indispensabile dunque per la compilazione e la successiva trasmissione del modello 770 è quindi la precedente compilazione, trasmissione (entro il 7 marzo 2017) e consegna (entro il 31 marzo 2017) ai diretti interessati delle Certificazioni Uniche per tutti quei soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, nonché per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate dalle imprese. Nel modello 770 confluiranno, oltre ad altri quali versamenti ed eventuali compensazioni o riepilogo dei crediti, tutti i dati già indicati nelle Certificazioni Uniche. Per non incorrere in sanzioni (che colpirebbero il condominio) il modello 770 dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017 e dovrà essere sottoscritto dall’Amministratore in carica al momento in cui si presenta, rammentando che è sempre possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (si veda in proposito l’articolo in precedenza pubblicato).

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