Credito di imposta o sconto sul corrispettivo ex art.121. DL 34/2020
L’art.121 del DL 34/2020, al comma 1, prevede che l’opzione riguardante la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possa avere per oggetto le spese sostenute nel 2020 o nel 2021 (2022 nel caso spetti il superbonus del 110%).
Da questo punto di vista, assume importanza fondamentale il momento del sostenimento della spesa che a seconda che si tratti di impresa o di altro soggetto (privato o condominio) segue il criterio di competenza economica nel primo caso e il criterio di cassa nel secondo.
In entrambi i casi, il DL 34/2020 stabilisce che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”(cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo).
Tale precisazione è assolutamente fondamentale per la comprensione della norma.
Difatti, se è vero che il momento di sostenimento delle spese che rileva è dato da quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo) possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute (nel 2020 o nel 2021) siano riferibili a lavori che sono stati già realizzati; al contrario, le medesime opzioni non sono esercitabili nel caso di spese che, pur se sostenute sul piano finanziario ovvero corrisposte secondo il principio di cassa, siano relative a lavori non ancora ultimati o quanto meno a lavori non rientranti nelle percentuali di completamento delle opere già liquidate a livello di stati di avanzamento del lavori.
Un esempio renderà senza dubbio più chiaro il concetto.
Si immagini un condominio che abbia deliberato lavori per 500.000 euro e che nel corso 2020 corrisponda 50.000 euro, a fronte di una fattura di acconto di 150.000 euro sulla quale il fornitore ha applicato uno sconto sul corrispettivo ex art. 121 pari a 100.000 euro.
É del tutto evidente che la spesa di 150.000 euro sia stata sostenuta nel 2020, tuttavia la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo che sia riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria e che determini il diritto ad usufruire del credito da parte del fornitore, rimane subordinata al fatto che risulti liquidato uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno a un controvalore di 150.000 euro.
Tale limitazione vale sia per le detrazioni edilizie “normali”, sia per le detrazioni derivanti dal “Superbonus al 110%”.
In particolare, per queste ultime, il comma 1-bis, indica dei limiti in riferimento alla numerosità (massimo due) nonché alla singola percentuale di completamento (minimo 30%) degli stati di avanzamento dei lavori a fronte dei quali le opzioni possono essere esercitate.
Da quanto detto, assume notevole importanza l’identificazione del “riallineamento” tra sostenimento della spesa ed avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quella spesa perché proprio da quel momento avrà origine il diritto alla detrazione, fatti salvi tutti gli altri vincoli previsti a secondo dei casi.
Tale termine non può che coincidere con la data di presentazione della comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate in quanto è proprio quello il momento in cui devono sussistere sia il requisito dell’avvenuto sostenimento della spesa nel 2020 o nel 2021, sia della corrispondenza della spesa sostenuta a lavori concretamente effettuati (in quanto ultimati o in quanto compresi in uno stato di avanzamento dei lavori liquidato).
Quindi, per le spese sostenute nel corso del 2020 l’ultimazione dei lavori o la liquidazione del singolo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe avvenire entro il 15 aprile 2021, termine ultimo entro il quale deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativamente a spese sostenute nel 2020.