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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Codice tributo per recuperare l’Eco Bonus ed il Sisma Bonus

Codice Tributo Per Recuperare L’Eco Bonus Ed Il Sisma Bonus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo inerenti i crediti ceduti corrispondenti alle detrazioni d’imposta per chi ha effettuato gli interventi di adozione di misure antisismiche e per quelli di efficienza energetica.

Con il Decreto Legge del 30 aprile 2019, convertito in Legge il 28 giugno 2019 (L. 58/2019) contenente: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono state apportate alcune modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico sugli immobili.

In particolare, l’Art. 10, inserendo i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013, ha previsto per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la possibilità per i contribuenti destinatari delle agevolazioni di optare, al posto della detrazione d’imposta, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Questi ultimi, in base alle norme richiamate, recuperano lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni.

Il credito d’imposta “solo in compensazione” lo si recupera con la compilazione del modello F24 utilizzando i codici tributi introdotti dalla Risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che si riporta a stralcio:

“per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice Tributo “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
Codice Tributo “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

Nella compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e attesti l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”

Sempre in tema di eco e sisma bonus, con la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2019 vengono, invece, ridenominati i codici tributo “6890” e “6891”, con l’aggiunta dei precisi riferimenti normativi.

Codice Tributo “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”;

Codice Tributo “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Anche in questo caso, i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Da evidenziare che, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati, al fine di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa infine che, nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto.

A titolo esemplificativo per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via.

La quota di credito che non viene utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando sempre, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

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