Nuove scadenze per il versamento delle ritenute cumulative
Condominio: versamento ritenute di acconto cumulative nuove scadenze
I condomìni in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nella misura del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa.
Le ritenute di acconto vanno versate entro il 16 del mese successivo di quando sono state operate, ma, come noto la legge di bilancio del 2017 ha previsto la possibilità di versare le ritenute in forma cumulativa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500, entro giugno ed entro dicembre.
Il Dlgs. 8 gennaio 2024, n. 1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari noto come “Decreto adempimenti” ha modificato, tra l’altro, le scadenze di pagamento delle ritenute di acconto cumulative.
Infatti l’articolo 9 del decreto Adempimenti, ha modificato anche i termini di versamento relativi alle ritenute operate dai condomìni in relazione ai corrispettivi erogati alle imprese appaltatrici.
Al fine di armonizzare le scadenze fiscali, vengono anticipati i termini ultimi per effettuare i versamenti delle ritenute operate in modo “cumulativo”.
Pertanto, gli amministratori che effettuano per i condomini il versamento delle ritenute di acconto cumulative devono tenere conto delle nuove scadenze:
· dal 30 giugno al 16 giugno;
· dal 20 dicembre al 16 dicembre;
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo modificando la norma che prevedeva il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, se sotto il limite, entro il 30 giugno dell’anno successivo
Anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/e del 2 maggio 2024 a firma del Direttore Ernesto Maria Ruffini, chiarisce alle pagine 13 e 14 gli adempimenti e le scadenze.