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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Novità dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo della TARI 2019

Novità Dall’Agenzia Delle Entrate Per Il Calcolo Della TARI 2019

Con risposta all’interpello numero 306 del 23 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il calcolo della TARI 2019 va eseguito utilizzando l’area calpestabile e non la superficie catastale.

l’Agenzia delle Entrate, in seguito ad una richiesta di un contribuente, che chiedeva maggiori informazioni su quali fossero i parametri e le specifiche da considerare per il calcolo dell’area catastale soggetta alla TARI, ha quindi chiarito che, i fattori da considerare per calcolare esattamente la superficie catastale ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti i criteri (TARI) sono dettati dal DPR n. 138/1998, all’articolo 3.
Nello specifico “in relazione al tributo TARI, riferisce che il DPR n. 138/1998, all’articolo 3, stabilisce che la superficie catastale degli immobili del gruppo ‘R”, nel quale rientra l’immobile di cui il richiedente è proprietario, è data dalla somma:
a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
b. della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25% qualora non comunicanti;
c. della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a) omissis”.

L’articolo 1, comma 646, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attivita’ di accertamento, il comune, per le unita’ immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quindi che, la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla TARI, è la superficie totale comprese quindi le aree scoperte, che vengono conteggiate in percentuale a seconda del tipo di destinazione.
Nella risposta, l’Agenzia sensibilizza i contribuenti a verificare le misure ed i dati catastali riportate in atti e qualora riscontrasse errori, consiglia di aggiornare gli stessi facendo una richiesta di rettifica all’Ufficio Provinciale  Territoriale competente, utilizzando a tal fine, l’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

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