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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

NOVITÀ CASA 2015

NOVITÀ CASA 2015

Semplice e veloce

Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, oggi con le novità introdotte dallo “Sbocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale norma: il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Cosa oggi puoi fare in modo più semplice?

Puoi ristrutturate il tuo appartamento: rinnovare e sostituire alcune parti, come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, realizzare e migliorare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Puoi dividere un alloggio grande in due più piccoli, o puoi unire alloggio contigui (sia sullo stesso piano che su piani differenti) per realizzarne uno più grande, potrai modificare così la superficie della tua abitazione secondo le nuove esigenze familiari.

Tra le opere consentite è anche possibile rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, come scale pilastri travi muri portanti e altro, ma se sono previste questi tipi di interventi le procedure saranno differenti.

Mi raccomando non puoi modificare la volumetria complessiva degli edifici e non puoi modificare la destinazioni d’ uso, per esempio non puoi far diventare una casa un ufficio o altro.

Per ulteriori approfondimenti vai sul sito della regione e del comune.

Come fare?

Per dividere o unire gli appartamenti, si possono fare i lavori senza dover ottenere  alcun  permesso da parte del comune.

Sarà necessario, prima di dare inizio ai  lavori, trasmettere al comune, anche semplicemente per via telematica senza recarsi negli uffici, la  Comunicazione di Inizio  Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione.

Ricordati che se tra i vari interventi che dovrai fare nell’appartamento sono previste  opere che riguardano le parti strutturali  non si potrà  utilizzare la CIL e si dovrà utilizzare il modulo  di Segnalazione Certificata di Inizio Attività,  la così detta SCIA.

I moduli per la CIL e la SCIA li potrai reperire presso gli uffici tecnici del comune e in alcuni comuni potrai anche scaricarli dal sito.

Quali documenti allegare?

I documenti che dovranno essere trasmessi all’amministrazione comunale sono:

  • elaborato progettuale, cioè i disegni che fanno vedere le modifica dell’alloggio;
  • comunicazione di inizio dei lavori asseverata, cioè sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono coerenti con le regole e i piani approvati  e  che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che i lavori  non interessamento delle le parti strutturali dell’edificio.
  • dati  che identificano l’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che dovranno essere contenuti nella comunicazione di inizio lavori.

Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al comune  anche una comunicazione di fine lavori. 
Questa comunicazione è valida ai fini dell’accatastamento e  obbliga l’amministrazione comunale a inoltrare  tempestivamente e direttamente, quanto necessario,  ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate per il nuovo accatastamento dell’ immobile trasformato.

Ricordati che se tra gli interventi che dovrai fare nell’appartamento sono previste  opere che riguardano le parti strutturali  si dovrà utilizzare il modulo SCIA.

Ricordati quando saranno finiti i lavori di inviare la comunicazione di fine lavori al comune, questa comunicazione ti farisparmiare la procedura di accatastamento che altrimenti resta a carico del  proprietario.  

L’ elenco dei documenti e le modulistiche sono reperibili presso gli uffici tecnici o il sito web del comune.

Quali costi?

Con lo Sblocca Italia per i lavori di frazionamento o accorpamento  degli appartamenti i costi sugli oneri da pagare al comuni sono sostanzialmente diminuiti.

Dovranno essere pagati solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’ appartamento che genera una erogazioni maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale,  il così detto “carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi……).
I costi da pagare sono quantificati, comunque, solo rispetto alle opere di urbanizzazione,  il costo di costruzione non dovrà essere pagato.

Ricordati quando saranno finiti i lavori di inviare la comunicazione di fine lavori al comune, questa comunicazione ti farisparmiare i costi della procedura di accatastamento 

Il calcolo degli oneri da pagare sarà quantificato dal comune secondo determinate tabelle parametriche  deliberate dall’ amministrazione comunale.

Le norme

Art. 3 del Testo Unico n. 380/201:

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

Art 6 c. 2 del testo Unico n. 380/201:

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;

Art 6, cc. 4 e 5 del testo Unico n. 380/201:

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Art. 17 del Testo Unico n. 380/201:

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2015

Fonte: http://www.casa.governo.it/

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