Minori adempimenti fiscali per gli Amministratori di Condominio
Con la risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico interpello, che non occorre inserire nel quadro AC del modello Redditi (ex Unico) – ovvero nel quadro K del modello 730 – dell’Amministratore di Condominio i dati relativi a pagamenti per lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui quali è già stata operata dalla banca o dalle Poste, la ritenuta d’acconto dell’8%.
Infatti, chiarisce la risoluzione, la sezione III del suddetto quadro (AC o K), che è quella contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, può non essere compilata da parte dell’Amministratore, dal momento che sulle somme pagate dal Condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio viene operata una ritenuta alla fonte da parte delle banche e/o dalle Poste.
Tali somme, essendo appunto soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, sono già esposte nella dichiarazione (modello 770) degli intermediari sostituti di imposta (banche e Poste) che la operano e pertanto l’Amministrazione Finanziaria ne è già a conoscenza. Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria riceve comunicazione di tali somme anche dal flusso telematico “Bonifici per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” che annualmente l’Amministratore deve compilare e trasmettere.
Pur non essendo detto nulla in merito in tale risoluzione, si presume che quanto sopra valga oltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.