La fattura elettronica
E’ ormai alle porte l’appuntamento del 1° gennaio 2019 con l’obbligo di fattura elettronica tra privati titolari di partita Iva (B2B) e verso i consumatori finali (B2C) previsto nella Legge di Bilancio 2018 e regolamentato dal successivo Provvedimento n° 89757 dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Ovviamente la trattazione della materia non può essere esaurita in questo breve articolo: ci si limiterà qui a fornire alcune utili indicazioni in vista dei nuovi adempimenti, ricordando che almeno nel periodo iniziale (primo semestre 2019) secondo quanto stabilito nel DEF e nella manovra fiscale collegata sarà prevista, entro certi limiti, una certa flessibilità anche nell’applicazione delle eventuali sanzioni.
Poiché tale obbligo riguarderà anche gli Amministratori di Condominio (siano essi persone fisiche o giuridiche) nell’emissione delle proprie fatture e negli acquisti inerenti la propria attività professionale, ma anche in quanto rappresentanti legali dei fabbricati amministrati (considerati ovviamente alla stregua di consumatori finali per gli acquisti effettuati), vediamo in sintesi quali sono i passaggi da seguire, ricordando che tale obbligo non investe, nell’emissione delle proprie fatture, i soggetti che si trovano in regimi fiscali di vantaggio o forfettari.
Dato per scontato che sia già noto e si detenga il codice fiscale del Condominio (elemento indispensabile per potere procedere alla fatturazione, così come la partita Iva per eventuali operazioni B2B), non essendo possibile al momento dotare il Condominio di un apposito codice identificativo (ID) (1) e, nell’ipotesi quantomai realistica che il Condominio non sia dotato di PEC, l’Amministratore, in proprio, previa preventiva registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario (sia abilitato che non) (2) , provvederà all’emissione della fattura elettronica (in formato XML, come indicato e richiesto dal citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) nei confronti del Condominio per liquidarsi i propri compensi. Così, procederà ad indicare il codice fiscale del Condominio ed il codice convenzionale “0000000” (quale identificativo) assegnato ai consumatori finali privati sprovvisti di ID e di PEC. Una volta compilati i campi richiesti delle varie sezioni, sia nella testata (header) che nel corpo (body), e quindi dalla propria anagrafica a quella del cliente, dal tipo di documento alla descrizione della causale, dall’imponibile all’aliquota, etc., procederà all’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI). Tale invio potrà avvenire tramite alcuni canali che sono: PEC, web services, SdICoop, FTP (gli ultimi due necessitano di un’apposita procedura di accreditamento da parte del SdI). Una volta che il SdI ha ricevuto il file trasmessogli (è previsto un sistema di ricevute che attestano la ricezione, ma non la correttezza, da parte del SdI di quanto inviatogli), il SdI procederà alle verifiche circa la correttezza e la coerenza dei dati contenuti nella fattura elettronica (3). Se tutti i controlli saranno superati e non saranno emersi motivi di scarto da parte del SdI (che con apposita notifica comunicherà i motivi dello scarto o dell’impossibilità di recapito della fattura elettronica al cessionario/destinatario), il SdI provvederà ad inviare la fattura elettronica all’indirizzo telematico del destinatario o, in assenza di questo, a metterla a disposizione nella sua area riservata (Fatture e corrispettivi) del sito web dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando che, solo se appositamente richiesta, occorrerà inoltrare al destinatario anche una copia cartacea della fattura. Come detto, il destinatario potrà consultare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le fatture elettroniche ricevute, ma non gli sarà possibile rifiutarle in quanto il SdI non prevede tale possibilità (in tal caso il cessionario/destinatario dovrà mettere in moto altre procedure).
Nell’ipotesi in cui l’Amministratore invece effettui operazioni con altro soggetto privato titolare di partita Iva (B2B), quale codice destinatario dovrà essere indicato quello che il cessionario/destinatario gli avrà preventivamente comunicato (anche previa richiesta preventiva in tal senso del cedente/prestatore), oltre alla partita Iva del destinatario ed a tutti gli altri dati richiesti ed obbligatori, utilizzando sempre uno dei canali di trasmissione già prima individuati ed inviando sempre al SdI il file XML contenente la fattura elettronica. Ovviamente anche il ciclo passivo (fatture ricevute) seguirà i medesimi passaggi e sarà quindi necessario monitorare costantemente le fatture elettroniche ricevute.
(1) Si è in attesa al momento di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che affronti e risolva le questioni aperte come quella relativa al Condominio.
(2) Si rammenta che gli intermediari abilitati sono quelli individuati dall’art. 3, c. 3, del DPR 322/1998.
(3) Rispondenza delle informazioni obbligatoriamente previste dagli art. 21 e 21bis del DPR 633/72.