Contabilità del condominio ed il rendiconto dell’amministratore
La contabilità del condominio si può definire come il rilevamento e la registrazione di tutte le entrate e le uscite, i crediti ed i debiti che si verificano durante l’anno finanziario, secondo precise norme contenute nel Codice Civile, alle quali l’Amministratore deve far riferimento per ottemperare al mandato ricevuto. È bene precisare che si parla di anno finanziario e non solare del condominio, anche se le due gestioni potrebbero coincidere.
Sono interessati alla contabilità del condominio tutti i soggetti facenti parte del condominio stesso, siano essi Condomini, Usufruttuari, Nudi proprietari o addirittura Conduttori.
La contabilità del condominio si basa sulla partecipazione di “tutti” al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti e dei servizi comuni dell’edificio condominiale.
La ripartizione delle spese deve avvenire in misura proporzionale rispetto al valore di proprietà di ognuno, secondo il principio sancito dagli Artt.: 1123, 1124, 1125 e 1126 del Cod. Civ. e dai dettami dei regolamenti di condominio, essendo i succitati articoli tutte norme derogabili.
Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea del preventivo di spese e della relativa ripartizione, sempre in base al criterio previsto ed approvato dall’assemblea dei condomini, tutti hanno l’obbligo di contribuire al pagamento delle spese anticipando le somme dovute all’amministratore che è chiamato a gestirle.
La contabilità del condominio si basa ed è costituita da:
• una anagrafica condominiale;
• un prospetto di tutte le tabelle millesimali;
• un preventivo sintetico/analitico di spesa con il relativo riparto fra i condomini e la scadenza delle rate;
• un registro della contabilità dove vengono elencate in rigoroso ordine cronologico tutte le entrate e le uscite che si verificano nel condominio, durante l’anno gestionale;
• un rendiconto di tutte le entrate e le uscite con il relativo riparto e la situazione debitoria e creditoria dei singoli condomini/usufruttuari del condominio;
• un riepilogo finanziario dal quale si evince la situazione creditoria e debitoria di tutto il condominio;
• una nota sintetica esplicativa redatta dall’amministratore;
• da tutto quanto può sancire un regolamento di condominio, essendo l’Art. 1130 bis del Cod.Civ. una norma derogabile.
L’Art. 1130 del Cod. Civ. – attribuzioni dell’amministratore – al punto 10), sancisce che l’amministratore deve:
“redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
La contabilità del condominio dovrebbe essere redatta dall’amministratore per cassa in quanto la rilevazione contabile avviene nello stesso momento in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (pagamento) e non per competenza, quindi in funzione di costi e ricavi (principio inapplicabile nel condominio in quanto esistono solo spese ed entrate).
Possiamo dire che la contabilità del condominio si basa sulla rendicontazione di tutto ciò che si è verificato durante l’anno gestionale ed è di pertinenza dell’esercizio finanziario in esame.
L’Art. 1130 Bis, inserito nel Codice dalla legge 220 del 2013, ha chiarito meglio le modalità con cui la contabilità del condominio deve essere redatta.
Le scritture e tutti i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della loro registrazione.