IMU E TASI 2019
Le due imposte riguradano solo le seconde abitazioni ad eccezione delle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
La scadenza del prossimo 16 dicembre riguarda il saldo dell’imposta per coloro che a giugno hanno pagato l’acconto. L’importo del saldo è identico all’acconto ma bisgona verificare che il comune di riferimento, con specifica delibera, non abbia modificato le aliquote, in questa ipotesi dovrà essere nuovamente calcolata l’imposta per pagare il saldo.
Devono fare particolare attenzione anche coloro che a giugno hanno pagato l’imposta a saldo, poichè se il comune, con delibera, ha variato le aliquote dovrà essere effettuato un pagamento per differenza.
Coloro che invece hanno acquistato un immobile nel 2019 dovranno porre attenzione alla data dell’acquisto, infatti se l’immobile è stato acquistato prima del 16 giugno, ed è stato versato un acconto, il 16 dicembre si pagherà per tutto questo secondo semestre. Se la casa è stata acquistata dopo il 15 giugno, si pagherà solo il secondo semestre, a saldo.
Parti comuni condominiali pagamento IMU e TASI
Le parti comuni del condominio (articolo 1117 C.C.) che hanno una autonoma rendita catastale sono soggette al pagamento di IMU e TASI (es. alloggio del portiere di proprietà del condominio evetuali locali, etc.).
Il pagamento di queste imposte andrebbe pagato dai singoli condòmini ma trattandosi di parti comuni con una autonoma rendita catastale come precisa l’articolo 9, comma 1 del Dlgs 23/2011 non vanno considerate come pertinenze dell’abitazione principale del singolo.
Pertanto il versamento delle imposte IMU e TASI su tutte le parti comuni e la relativa presentazione della dichiarazione sono oneri che spettano all’amministratore di condominio, il quale recupererà le somme direttamente dai comproprietari, ripartendo la spesa tra essi seguendo il criterio dei millesimi di proprietà.
Entro il 31 dicembre la Dichiarazione IMU
La scadenza della dichiarazione IMU, prevista dal D.L. 34/2019 c.d. “Decreto crescita” è stata procrastinata al 31 dicembre già dal 2019.
I casi in cui vi è obbligo di presentare la Dichiarazione IMU, possono essere:
quando un immobile è stato assegnato all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio;
se si è in possesso di più immobili e si deve segnalare la scelta dell’immobilie adibito a prima casa.
Non vi è è più obbligo della presentazione nei casi di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, per i quali è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU in presenza dei requisiti previsti dall’art 13, comma 3 lettera a) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.
È esonerato dalla dichiarazione anche il soggetto passivo che attesti il possesso del requisito per ottenere l’agevolazione delle riduzioni al 75% dell’IMU sugli immobili locati a canone concordato.
Infine, si ricorda che la somma delle aliquote IMU e TASI per il complesso degli immobili non dovrà superare il 10,6 per mille, aliquota massima consentita dalla legge statale del 31 dicembre 2013 (6 per mille, nel caso di abitazione principale classificata nelle A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).