skip to Main Content
ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Emergenza COVID-19: Bonus affitti 2020

Emergenza COVID-19: Bonus Affitti 2020

Emergenza COVID-19: Bonus affitti 2020

In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, viene riconosciuto un credito d’imposta del 60%. Il nuovo credito d’imposta introdotto dal D.L. Rilancio riguarda il canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020.

Il legislatore ha previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta, è rivolto agli esercenti attività d’impresa ed è stato concesso per l’anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il nuovo “bonus” presente nel D.L. Rilancio appare potenziato sia dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiarne, sia dal punto di vista delle tipologie di immobili che consentono di accedere al bonus.

Il credito d’imposta ammonta:
– al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
– al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Gli immobili devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Sarà possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 32/e del 2020 che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

Con l’emanazione della circolare n. 14 del 2020 a firma del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, vengono forniti i chiarimenti su come utilizzare la misura agevolata – bonus affitti – prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

Nella circolare vengono delineati i requisiti per accedere al bonus, le modalità di fruizione del credito.
Tra i beneficiari sono stati inclusi i forfetari, gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
Gli immobili devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
È indispensabile che il canone sia stato corrisposto. Se il canone, invece, non è stato corrisposto l’opportunità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Se il canone di locazione è stato pagato anticipatamente, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio rapportandole alla durata complessiva del contratto.

A chi spetta
Il bonus affitti spetta a:
– Imprenditori individuali, SNC, SAS;
– Soggetti IRES;
– Enti non commerciali;
– Professionisti;
– Studi associati.

Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.

Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in questa ipotesi, i mesi a cui far riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno 2020.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Requisiti

Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi compensi e non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Inoltre devono avere rilevato una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il confronto del fatturato va fatto mese per mese – si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 e così via.
Si potrebbe quindi verificare che sia possibile richiedere il bonus per marzo ma non per aprile o viceversa.
Il credito d’imposta è già utilizzabile per il pagamento di imposte e contributi a debito attraverso il mod. F24 utilizzando il codice tributo dedicato il 6920.

L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’effettivo pagamento del canone di locazione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul bonus affitti

Con la circolare 14/e 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus affitti per:

gli immobili ad uso promiscuo:il credito d’imposta del 60% spetta sulla metà del canone di locazione pagato.Se il professionista dispone, nello stesso comune, di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione spetta, sul canone totale pagato, per l’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva;

gli Enti non commerciali: dove vengono svolte sia attività istituzionale sia commerciale, nello stesso immobile, sarà necessario verificare il limite dei ricavi di 5 milioni di euro nonché il calo di fatturato del 50%. Verifiche da effettuare solo per la parte di canone corrisposto per l’attività commerciale.Se svolgono solo attività istituzionali non vanno verificati eventuali cali del fatturato ma solo il limite dei flussi reddituali pari a 5 milioni di euro;

i canoni di marzo aprile e maggio 2020 non ancora pagati: qualora il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento;
i canoni di locazione anticipati: è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio confrontandole alla durata complessiva del contratto.

Il trattamento delle spese condominiali

In merito alle spese condominiali, se le stesse rappresentano una voce a se stante nel canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il chiarimento era già stato fornito in merito al bonus affitti introdotto dal decreto Cura Italia per il solo mese di marzo 2020.

Bonus affitti in dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione in F24 oppure direttamente in dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020 a scomputo delle imposte da essa risultante. Non rileva ai fini reddituali e Irap.
Il credito spettante dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi specificando altresì la quote già utilizzata in F24. Eventuali residui sono riportabili nei periodi d’imposta successivi e non potranno essere richiesto a rimborso.

La cessione del bonus affitti

E’ possibile cedere al locatore il credito d’imposta spettante; deve comunque essere effettuato il pagamento del canone residuo per richiedere l’agevolazione.
La Cessione è esercitabile fino al 31 dicembre 2021 e può avvenire anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere oggetto di ulteriore cessione.
Qualora il valore di cessione del credito sia inferiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, quest’ultimo rileverà una sopravvenienza attiva tassabile secondo le modalità ordinarie.

Risoluzone 32/e del 2020
Circolare 14 del 2020
Approfondimenti

Back To Top