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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Droni o SAPR per il monitoraggio dei condomini

Droni O SAPR Per Il Monitoraggio Dei Condomini

Sempre più amministratori di condominio scelgono i droni per il monitoraggio dei fabbricati; bisogna però prestare attenzione al nuovo regolamento ENAC del 11/11/19, che disciplina l’uso dei “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO”.

Dallo scorso 15 dicembre 2019, è infatti entrato in vigore il nuovo regolamento ENAC riguardante i “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO”, che introduce notevoli modifiche alle precedenti norme e che rimarrà in vigore fino al prossimo luglio 2020, quando verrà sostituito dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (CE) 2019/947.

L’EASA (European Aviation Safety Agency) ha già emanato le linee guida che i paesi membri della Comunità Europea dovranno rispettare, ma viene lasciata la libertà ad ogni stato di regolamentare ulteriormente in modo restrittivo, il proprio spazio aereo.

I droni (anche detti APR o SAPR), comunemente usati per le attività di monitoraggio nei condomini, sono generalmente dei “droni leggeri” cioè sotto i 25 Kg di peso al decollo, dato che li esonera dall’iscrizione nel Registro Aeromobili Nazionale.

Il nuovo Regolamento ENAC suddivide sostanzialmente i droni sotto i 25 Kg di peso in 3 macrocategorie:
• con peso al decollo uguale o inferiore a 250g;
• con peso al decollo da 250g a 2 Kg;
• con peso al decollo da 2 Kg a 25 Kg.

Cosa cambia per i piloti di droni con il nuovo Regolamento ENAC e quali sono le cose a cui deve prestare attenzione un Amministratore di condominio che decide di utilizzare queste tecnologie?

Le novità sostanziali per l’utilizzo di droni a seguito dell’ultimo Regolamento ENAC sono principalmente:
• l’obbligatorietà di assicurare qualunque tipo di APR, ad eccezione di quelli giocattolo (Direttiva 2009/48/CE Direttiva Giocattoli);
• l’obbligo per tutti i Piloti APR Professionali dell’ottenimento di un “Attestato di Competenza”, da cui restano esonerati i Piloti APR che pilotano droni con peso fino a 250g per uso ricreativo;
• differenziazione degli Attestati di Competenza per il pilotaggio di APR in base all’uso ed al peso del drone;
• limite massimo di quota a 120m di altezza dal suolo per gli APR con massa superiore a 25Kg;
• limitazione alla distanza massima di utilizzo del drone con restrizione al campo visivo del Pilota APR;
• registrazione obbligatoria di tutti i droni sopra i 250g sul portale D-Flight ed apposizione di un codice di riconoscimento (QR Code), sia sul drone che sul comando a distanza;
• registrazione obbligatoria di tutti i piloti di droni sopra i 250g sul portale D-Flight.

Sanzioni e responsabilità
L’inosservanza del regolamento ENAC denominato “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO” può comportare per il Pilota l’arresto fino a sei mesi ed ammende fino ad € 6.197,00 (Art. 1174 ed Art. 1228 Codice Navigazione), salvo che non derivino altri reati.
Sul committente Amministratore di condominio, possono ricadere le responsabilità di culpa in eligendo e in vigilando, salvo che il fatto non comporti altri reati.

In un prossimo articolo vedremo le applicazioni dei droni nel condominio.

Approfondimenti

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