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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Credito D’imposta Per I Canoni Di Locazione Degli Immobili A Uso Non Abitativo E Affitto D’azienda

Agenzia delle Entrate: disposizioni attuative per la cessione del credito d’imposta riconosciuto dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Con il provvedimento del 1 luglio 2020 prot. n. 250739/2020 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate fornisce le disposizioni attuative dell’art. 122 comma 2, lettere a) e b) del decreto legge 19 maggio 2020 per la cessione dei crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le disposizioni presenti nel provvedimento si applicano a:

– botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Per quanto riguarda, invece, le cessione del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 saranno definiti con successivi provvedimenti che verranno emanati sempre dall’Agenzia delle Entrate.

Coloro che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, compreso istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

Come fare e cosa fare per comunicare la cessione del credito d’imposta.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La comunicazione redatta secondo il modello previsto dal presente provvedimento, deve contenere, a pena d’inammissibilità:

– il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;

– la tipologia del credito d’imposta ceduto il tipo di contratto a cui si riferisce ( Locazione/Affitto; Leasing, Concessione, Contratto di servizi a prestazioni complesse ,Affitto d’azienda);

– l’ammontare del credito d’imposta maturato ed i mesi a cui si riferisce;

– l’importo del credito d’imposta ceduto;

– gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
– il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;

– la data in cui è avvenuta la cessione del credito

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.

Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;

d) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. come indicato dall’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti

La comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità.

Controlli, accertamenti e irrogazione sanzioni

Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

I cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Pertanto, come precisato nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (paragrafo 7), nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
– in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;

– in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione e le relative istruzioni. (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-luglio-2020).

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