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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Covid 19: prorogato lo stato di emergenza sanitaria

Covid 19: Prorogato Lo Stato Di Emergenza Sanitaria

Covid 19: prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021

Pubblicato ed in vigore dal 14 gennaio 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 , che proroga lo stato d’emergenza al 30 aprile 2021.

La proroga dello stato d’emergenza al 30 aprile 2021, fa in rinviare il termine di presentazione del rendiconto condominiale di ulteriori 180 giorni (28 ottobre 2021) salvo naturalmente ulteriori proroghe dello stato di emergenza sanitaria.

Gli amministratori di condominio avranno quindi più tempo adempiere a quanto previsto dall’art. 1130 Attribuzioni dell’amministratore al primo comma punto 10 omissis ” redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Vale la pena ricordare che la prima proroga per la presentazione dei rendiconti condominiali è stata inserita dall’art. 63-bis, primo comma, D.L. 104/2020 del 14 agosto 2020
“Art. 63 – bis Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio
1. Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020″
omissis

Ci sembra doveroso precisare che non è vietato svolgere assemblee condominiali in presenza naturalmente nel rispetto di tutte le norme previste (distanziamento interpersonale, divieto di assembramento utilizzo di tutti i dispositivi per prevenire il contagio etc.)

Ricordiamo, infine, che grazie alla modifica dell’Art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile è possibile, dopo aver ottenuto il consenso della maggioranza dei condomini, tenere l’assemblea in videoconferenza.

La modifica è stata introdotta dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, che ha convertito il decreto legge del 7 ottobre 2020 n 125, all’art. 5 bis
” Art. 5 bis Disposizioni in materia di assemblee condominiali
1. All’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «di tutti i condomini» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei condomini».”

Naturalmente, l’amministratore può convocare l’assemblea in presenza o in videoconferenza se ha ha ricevuto il consenso dalla maggioranza dei condomini per la presentazione ed approvazione del rendiconto e del preventivo senza tener conto della sospensione del termine .

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