COVID-19 Decreto Rilancio: crediti di imposta per la sanificazione
Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.
Emanati il provvedimento e la circolare con i quali vengono forniti i primi chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 luglio a firma del Direttore dell’Agenzia il provvedimento recante:
“Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“ e la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione“.
Il Provvedimento contiene i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 meglio noto come “Decreto Rilancio” per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il provvedimento definisce la procedura in base alla quale i beneficiari comunicano all’Agenzia delle Entrate,, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute o che prevedono di sostenere nell’anno 2020.
In base alle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto per garantire che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tra i possibili beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Tra i beneficiari sono inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti.
Ricordiamo che l’articolo 120 del Dl 34 del 19 maggio 2020 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che svolgono una delle attività ammesse comprese nell’elenco delle attività ammesse ad usufruire del credito d’imposta nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
L’articolo 125 Dl “Rilancio” riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo il relativo F24 è scartato.
Con una ulteriore risoluzione verrà istituito un codice tributo tributo dedicato e verranno fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Per finire l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata: titolari, soci, dipendenti, collaboratori etc., siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
A titolo di esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Provvedimento – pdf
Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – pdf
Istruzioni per la compilazione della comunicazione – pdf
Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta – pdf
www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020