Covid-19 – Bonus Spese per sanificazione
Covid-19: Bonus Spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
In particolare, l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
Chi può usufruire del credito d’imposta
I beneficiari del credito d’imposta sono:
– gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni;
– gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti;
– le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in
possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34.
Il credito spetta in misura pari al 30% per spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Attenzione se le istanze supereranno il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
In questa ipotesi, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021
Come inviare la comunicazione
Attenzione: La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente oppure da un intermediario mediante:
– i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche
tecniche;
– uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Utilizzando il modello predisposto ed approvato dall’AdE
Entro 5 giorni , dall’inoltro della domanda, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.
Come utilizzare il credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.