COVID 19 – Assemblee di Condominio “SI” o “NO”
COVID 19 – Assemblee di Condominio
DPCM 4 NOVEMBRE 2020 Circolare Ministero degli Interni del 7 novembre 2020
Dopo la pubblicazione del DPCM del 4 novembre 2020 entrato in vigore il 6 novembre l’Italia è stata divisa in tre zone (GIALLA – ARANCIONE – ROSSA) corrispondenti a scenari di rischio per i quali sono state definite misure restrittive diversificate e che potranno essere modificate a seconda della diffusione del COVID 19.
Sono previste chiusure di piazze e strade in caso di assembramento, di esercizi e centri commerciali ristoranti etc.
ZONA GIALLA
Divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute. Sono altresì autorizzati gli spostamenti riconducibili allo svolgimento ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio.
È comunque fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
ZONA ARANCIONE
Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’attraversamento di tali territori è consentito se sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, o quando ci si sposti per cause consentite.
Nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che dalle ore 22.00 alle ore 05.00.
La mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni è consenta sia per le consuete cause giustificative (inclusi i motivi di studio), sia quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
Risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.
Valgono le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare il più possibile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.
Sia gli spostamenti sia i transiti ammessi potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso dell’autocertificazione.
ZONA ROSSA
Divieto di spostamento extra regionale, intra regionale ed intra comunale, comprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.
Restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dall’art. 3, c. 4, lett. a) D. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Quanto agli attraversamenti dei territori inclusi nell’area rossa, la disciplina è identica a quella dell’area arancione. Le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non oggetto di restrizioni in forza delle disposizioni contenute nell’art. 3. La partecipazione a manifestazioni pubbliche è regolata dall’art. 1, c. 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. L’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose sono disciplinate dall’art. 1, c. 9, lett. p) e q).
Per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’ autocertificazione.
La complessità del provvedimento richiede precisazioni e chiarimenti su specifiche questioni o aspetti che non sono state oggetto della circolare del Ministero degli Interni a tale scopo sono state aggiornate sul sito on-line della Presidenza del Consiglio dei Ministri un’apposita sezione dedicata alle FAQ sui contenuti del provvedimento
Si riportano di seguito quelle che interessano in modo particolare gli amministratori di condominio per la convocazione delle assemblee condominiali
ZONA GIALLA
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”
ZONA ARANCIONE
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”
ZONA ROSSA
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”
E’ vero che le faq non sono “legge” ma è altrettanto vero che quando in una circolare del Ministero degli Interni se ne fa espresso riferimento e quando sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate il cittadino le prende come punto di riferimento.
Al momento della pubblicazione di questo articolo sono in:
Zona rossa: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria
Zona arancione: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia
Zona gialla: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto