Come funziona l’ecobonus dal 1° gennaio 2017
La legge di stabilità 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef ed Ires per gli interventi finalizzati al contenimento energetico sulle singole unità immobiliari, ma ha introdotto delle novità, innalzando la misura della detrazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio (1), fino al 70% ed addirittura fino al 75% in funzione della tipologia di interventi realizzati, prorogando la durata del beneficio fino al 31 dicembre 2021, e prevedendo anche la cessione del credito, oltre che ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, restando in ogni caso esclusa la cessione dello stesso ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Già qui si pone una prima perplessità: se infatti l’ecobonus per le singole unità è stato prorogato soltanto fino al 31 dicembre 2017 e subito dopo uscirà di scena lasciando spazio, dal 1° gennaio 2018, per la stessa tipologia di interventi, soltanto alla detrazione per ristrutturazioni edilizie destinata a ritornare tra l’altro all’aliquota del 36%, la norma che ha istituito la proroga del beneficio per gli interventi condominiali sino al 2021 tenterebbe di applicare alle parti comuni condominiali, a partire dal 2018 e fino al 2021, un’agevolazione fiscale che, in realtà, in questo quadriennio non ci sarebbe più.
Come già anticipato, per il quinquennio 2017-2021 la detrazione Irpef ed Ires per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali, sarà aumentata dal 65% al 70% se gli interventi realizzati (certificati mediante APE da un professionista abilitato) riguarderanno l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o al 75% se gli interventi saranno finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo gli standard di cui al D.M. Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.
Ma tali maggiori detrazioni, saranno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, producendo di fatto, nei condomini di piccole dimensioni e con esiguo numero di unità immobiliari, una stretta sull’agevolazione medesima rispetto alle possibilità di detrazione in vigore fino al 2016.
L’aspetto positivo dell’allungamento dell’orizzonte temporale fino al 2021 è quello di consentire agli amministratori di condominio di programmare con calma e nel modo migliore questi grandi interventi, lasciando anche ai condomini il tempo necessario per effettuare la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione degli stessi.
Ovviamente il diritto all’agevolazione è previsto anche nel caso in cui il contribuente finanzi la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetterà all’utilizzatore e sarà calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing e non sui canoni addebitati all’utilizzatore.
L’altra novità di cui si è in precedenza accennato riguarda la possibilità, per coloro che sostengono i costi per gli interventi di riqualificazione energetica, di affiancare, alla già nota cessione (riservata agli incapienti) del proprio credito al fornitore che ha eseguito i lavori, anche la “nuova” cessione del credito (estesa a tutti i contribuenti) ad altri soggetti privati.
In attesa di chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate cui è stato demandato tale compito a mezzo di apposita circolare, occorrerebbe intanto comprendere meglio cosa si intenda per soggetti privati; inoltre, atteso che attualmente la norma non pone alcun limite né quantitativo, ne qualitativo, in caso di successiva cessione del credito, poiché indiscutibilmente la cessione del credito risulta essere a tutti gli effetti un mezzo di pagamento, occorrerebbe individuare la controprestazione cui sarebbe tenuto il cessionario, configurandosi in caso contrario una donazione della quale occorrerebbe considerare i relativi riflessi fiscali.
Infine, sempre nell’ipotesi di successiva cessione, non si vuole neanche pensare a quali potrebbero essere le conseguenze che si potrebbero verificare in capo ad uno dei successivi cessionari qualora la detrazione venisse riconosciuta in misura minore o non venisse riconosciuta affatto in capo al cedente originario (che nel frattempo però avrebbe già ceduto il suo credito).
Restano fermi ed invariati tutti gli adempimenti già previsti dalla normativa in materia (bonifici parlanti, comunicazione all’ENEA, etc.).
(1) Dal 2018, il singolo condomino che dovesse fare interventi di riqualificazione energetica, per fruire della detrazione dovrebbe aspettare che anche tutti gli altri condomini facciano nelle loro unità immobiliari lavori di contenimento energetico, potendo incominciare a fruire della propria detrazione solo quando tutti gli altri condomini avranno effettuato il proprio bonifico parlante. A parere di chi scrive il meccanismo sembra un po’ farraginoso e di non facile applicazione, dal momento che il singolo, per fruire della propria detrazione, dovrebbe trasformarsi in una sorta di detective per appurare se anche tutti gli altri condomini abbiano provveduto ad effettuare il proprio pagamento!!!