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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Primi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate per i condomini

Primi Chiarimenti Dall’ Agenzia Delle Entrate Per I Condomini

Primi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Con la Ciroclare 1/E del 12 febbraio 2020 viene confermato quanto già scritto in un precedente articolo, IL CONDOMINIO non rientra nell’applicazione dell’art. 17-bis nel decreto fiscale 124 del 2019 convertito in legge (Legge 157 del 19/12/2019)

Di seguito un estratto della Circolare 1/E 2020
Omissis
2 “Ambito soggettivo di applicazione
Il comma 1 dell’articolo 17-bis si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato .
Il comma 1 prevede, inoltre, che la manodopera operi utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

2.1 Soggetti inclusi
Il comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 espressamente richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis individua i seguenti soggetti:
• enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR;
• società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
• persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
• persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• curatore fallimentare e commissario liquidatore;
• CONDOMINIO.
Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell’articolo 17-bis e al comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, l’articolo 17-bis si applica ai seguenti soggetti:
• enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole; • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
• curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.”

La circolare 1/E 2020 al successivo 2.2 indica i soggetti esclusi.

2.2 “Soggetti esclusi
Come espressamente chiarito dal comma 1 dell’articolo 17-bis, i soggetti devono essere residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato.
Sono perciò in primo luogo esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, in quanto – come chiarito dalla relazione illustrativa – non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 17-bis.
Sono da ricomprendersi tra i soggetti non residenti esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 in esame anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Sono poi esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17- bis i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni.

ANCHE I CONDOMÌNI SONO DA ESCLUDERSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 17-BIS PERCHÉ, PUR RIENTRANDO TRA I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 23 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973, RICHIAMATO DAL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 17-BIS, NON DETENGONO IN QUALUNQUE FORMA BENI STRUMENTALI, IN QUANTO NON POSSONO ESERCITARE ALCUNA ATTIVITÀ D’IMPRESA O AGRICOLA O ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Per le medesime ragioni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.”

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