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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Animali domestici all’interno del condominio

Animali Domestici All’interno Del Condominio

La Legge 220/2012 ha modificato notevolmente la normativa che permette il possesso di animali domestici all’interno di un condominio. Innanzitutto, dopo la riforma, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di detenere o possedere animali domestici nel proprio appartamento.
Art. 1138 u.c. C.C. ANIMALI DOMESTICI
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici»
A QUALE REGOLAMENTO CONDOMINIALE FÀ RIFERIMENTO L’ART.1138 u.c. C.C.?
TUTTI!
La norma è di carattere generico e quindi deve reputarsi applicabile a tutte le disposizioni con essa contrastanti, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale ovvero assembleare e dell’amministratore) e indipendentemente dal momento dell’introduzione primo o dopo la legge 220/2012.
Tutte le clausole o le norme regolamentarie difformi da tale precetto sono inficiate da nullità, essendo contraria ai principi di diritto vigente ed a livello di legislazione nazionale e comunitaria, volte a favorire la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale per un reciproco e simbiotico scambio.
COSA SI INTENDE CON IL TERMINE ANIMALI DOMESTICI?
Sono animali domestici tutti quelli che vivono permanentemente con l’uomo il quale li nutre, li protegge, ne regola la riproduzione e li utilizza nelle loro capacità di offrire aiuto, lavoro e prodotti vari.
Quindi non solo il cane o il gatto si possono definire animali domestici.
Difatti da diverse migliaia di anni l’uomo ha addomesticato animali come la capra, l’ape o il cammello.
Da alcuni anni anche animali come il furetto o l’iguana possono rientrare nella categoria degli animali domestici pur appartenendo tipicamente ad altre categorie; questo fa sì che il rapporto numerico fra uomini e animali domestici nei condomini italiani sia circa di 1 ad 1.
In Italia infatti, secondo il decimo rapporto Assalco – Zoomark, gli animali domestici sarebbero circa cinquanta milioni divisi come segue:
30 milioni di pesci;
7,5 milioni di gatti;
7 milioni di cani;
1,8 milioni di piccoli mammiferi tra cui conigli, furetti e roditori;
1,3 milioni di rettili (tartarughe, serpenti e iguane).
Si ritiene che tutti gli animali addomesticati rientrino nella categoria prevista dall’Art. 1138 u.c. C.C. fermo restando alcune norme specifiche, come ad esempio la Legge 24 dicembre 2004 n. 313, per le api o le diverse leggi regionali e nazionali che disciplinano gli animali da pet therapy.
In Italia nel 2009 il Ministero della Salute per promuovere la ricerca, la standardizzazione dei protocolli operativi e potenziare le collaborazioni fra medicina umana e veterinaria, ha istituito il centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali.
Nel 2015 attraverso l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, è stato emanato un documento sulle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali.
Gli animali Ammessi nella pet therapy sono i seguenti:
Gatti
Cani
Conigli
Cavalli (ippoterapia)
Asini (onoterapia)
Gli animali da Pet Therapy possono accedere anche in ospedali o strutture mediche specializzate, quindi non è possibile escludere tali animali dai condomini, in particolare se all’interno dello stesso risiedono persone/pazienti che necessitano delle loro cure.
L’Art. 1102 C.C. stabilisce che gli spazi comuni di un condominio sono appunto «comuni», cioè usufruibili da tutti i comunisti purché non venga vietato parimenti uso motivo; di conseguenza, in riferimento a quanto precedentemente detto, anche gli animali dei condòmini possono godere di tali aree salvo che non sia regolamentato diversamente.
Ad esempio se un condòmino volesse godere del parco condominiale insieme al suo animale domestico lo potrebbe fare, salvo che le norme condominiali non destinino quella determinata area ad un uso diverso (area per il gioco dei bambini, etc.).
Fermo restando quanto detto fino ad ora, l’Art. 2052. C.C. dispone che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
È sempre consigliato ovviamente che tutti i detentori di animali, a qualunque titolo, rispettino le più elementari norme di igiene e del decoro urbano.

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