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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Certificazione unica 2020 – Il Nuovo Coronavirus modifica il calendario fiscale

Certificazione Unica 2020 – Il Nuovo Coronavirus Modifica Il Calendario Fiscale

Il Nuovo Coronavirus, modifica il calendario fiscale lo ha stabilito il Governo con uno specifico decreto.
Certificazione unica 2020: proroga al 31 marzo per effetto del secondo decreto legge sul Coronavirus.
Non sarà quindi il prossimo 9 marzo (scadenza naturale 7 marzo che cade di sabato) la data limite per la consegna e l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata.
Questo provvedimento impatta anche su un’altra importante scadenza fiscale: il modello 730 precompilato, infatti non sarà reso disponibile in sola lettura dal 15 aprile, come previsto inizialmente, ma a partire dal 5 maggio 2020.
La scadenza per l’invio telematico del modello 730/2020 precompilato slitta quindi al prossimo 30 settembre 2020. A questo proposito, i tecnici del Ministero dell’Economia hanno già assicurato che lo slittamento dei termini non determinerà conseguenze sui tempi di rimborso dei crediti fiscali e dei conguagli in busta paga.
Le CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, dovranno essere consegnate al percipiente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati ad autonomo, dipendente o redditi diversi): entro il 31 marzo.
Fermo restando il termine univoco di consegna al dipendente, anche nel 2020 il sostituto d’imposta potrà effettuare la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata entro il termine di presentazione del modello 770, ossia entro il prossimo 31 ottobre 2020 (che slitterà a 2 novembre 2020.
Questo è uno fra i tanti adempimenti dell’amministratore di condominio poiché il condominio dal 1998 è sostituto d’imposta (D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
I casi più frequenti di invio di certificazione unica, relativamente ai condomini, riguardano il portiere o altra tipologia di dipendente, se presente, nonché i professionisti (amministratore di condominio, avvocati tecnici, commercialisti etc.) e dal 2007 anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (es. appalti con imprese di pulizie, addetti alla manutenzione ascensore, giardini caldaia etc codici 1019 e 1020).
Vale la pena ricordare che non sono soggetti alla R.A. e quindi all’elaborazione e all’invio della Certificazione Unica gli amministratori di condominio che operano in forma societaria , infatti la risoluzione 99/E del 15/05/2007 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce : “… In merito all’applicazione della ritenuta d’acconto ai compensi spettanti all’amministratore di condominio, nelle ipotesi in cui il predetto incarico sia assunto da una società, si evidenzia che l’articolo 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, dopo aver stabilito – nel secondo periodo – che la ritenuta d’acconto del 20% prevista per i redditi di lavoro autonomo deve essere operata dal condominio in qualità di sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio, precisa – nell’ultimo periodo – che la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. La ritenuta in esame pertanto non deve essere operata sui compensi spettanti alle società di persone commerciali ed alle società di capitali per l’attività di amministratore di condominio, atteso che i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi d’impresa da qualsiasi fonte provengano, in applicazione rispettivamente dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 81, comma 1 del TUIR”
Per i percipienti ai quali non si applicano le norme in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, la certificazione unica può essere inviata al fisco entro il 31 ottobre 2020, mentre il modello così detto sintetico deve essere consegnato all’interessato entro il 31 marzo 2020.
Da quest’anno vanno effettuate le Certificazioni anche ai cosiddetti contribuenti minimi o in regime forfettario. Infatti chi opera in regime forfettario gode di una particolare agevolazione che non prevede la ritenuta di acconto da parte del sostituto, ma nonostante ciò dal 2020 (efficacia retroattiva per il redditi 2019) il committente è tenuto alla presentazione della certificazione unica.
In precedenza venivano inseriti solo nel 770.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione due modelli: Modello Sintetico che va consegnato ai percepienti entro il 31/03/2020; Modello Ordinario che va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, come detto, grazie alla proroga entro il 31 marzo 2020.
Abbiamo detto che questo adempimento va effettuato dell’Amministratore che risulta essere in carica al momento dell’invio delle comunicazioni.
Per i condomini dove non vige l’obbligo dell’amministratore (fino ad otto condomini, art. 1129 C.C primo comma) o quelli che nonostante l’obbligo non lo hanno nominato, la certificazione unica deve essere presentata da uno dei condòmini, sempre che via siano fornitori ai quali è stata operata la soggetti a ritenuta di acconto
La comunicazione delle certificazioni uniche può essere eseguita:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Certificazione Unica 2020 sanzioni: omessa tardiva od errata
Le sanzioni
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di euro 100,00 con un tetto massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. come previsto dal D.P.R. 322/1998
Per l’invio errato della certificazione, la sanzione non si applica se la stessa viene rettificata entro i cinque i giorni successivi.
Per l’invio tardivo della certificazione (entro 60 giorni) la sanzione si riduce di un terzo con un massimo di € 20.000,00. La sanzione viene comminata al condominio in quanto sostituto d’imposta che si può rivalere sull’Amministratore per il danno cagionato.

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