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Bonus edilizi il nuovo modello per cessione del credito e sconto in fattura

Bonus Edilizi Il Nuovo Modello Per Cessione Del Credito E Sconto In Fattura

Cessione del credito e sconto in fattura disponibile il nuovo modello per inviare le comunicazioni dei bonus edilizi.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” a firma del Direttore dell’Agenzia è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello con le relative istruzioni nonchè specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

Il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Inoltre, l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter si ha tempo quindi fino al 16 febbraio. La proroga, anticipata nella FAQ del 3 febbraio, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti del “periodo transitorio”

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili.
In concreto dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

È stato comunque previsto, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La condizione indispensabile per usufruire di questo periodo di transizione è che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Il nuovo modello
Il modello aggiornato, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, è stato approvato con un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020.

Tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento di prossima emanazione verrà previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

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