La disciplina dei “beni significativi” negli interventi edilizi
Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, che esplica efficacia retroattiva pur se vengono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della stessa, le Entrate hanno meglio chiarito quanto già precisato in precedenza dalla normativa vigente circa l’interpretazione autentica riguardante la disciplina dei “beni significativi” negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, specificando anche il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi.
Secondo l’attuale normativa “l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, e dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso, intendendosi per beni significativi quelli espressamente e tassativamente individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999” (1).
Tutto ciò ha anche importanti riflessi riguardo l’aliquota IVA da applicare nella fattura emessa da chi realizza l’intervento. Infatti, è previsto un regime agevolato (aliquota IVA al 10%) per le prestazioni aventi per oggetto gli interventi di cui all’art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), vale a dire per gli interventi di manutenzione ordinaria, per quelli di manutenzione straordinaria, per il restauro ed il risanamento conservativo, per la ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In particolare, poichè alle prestazioni rientranti nelle lettere c) e d) summenzionate (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) viene sempre applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%, la categoria dei beni significativi di cui al DM 29 dicembre 1999 assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione e che il loro valore non superi la metà di quello dell’intera prestazione. Se il valore del bene significativo dovesse invece superare tale limite, l’aliquota Iva ridotta del 10% si applica al bene stesso solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi, applicando, sul valore residuo del bene significativo, l’aliquota IVA ordinaria.
Un esempio chiarirà meglio quanto sin qui illustrato: si ipotizzi un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguito su un fabbricato a destinazione abitativa, che comprenda anche la fornitura, con posa in opera, di un bene significativo prodotto dallo stesso prestatore, il cui valore sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento agevolato. In particolare, l’importo complessivo dell’intervento risulta pari ad € 1.800,00, di cui 1.000,00 € è il valore del bene significativo, 600,00 € il costo della manodopera e 200,00 € il margine di profitto del prestatore. In fattura, il prestatore dovrà indicare separatamente, oltre alla descrizione dell’intervento agevolato, il valore della manodopera comprensivo del margine di profitto (€ 800,00) ed il valore del bene significativo (€ 1.000,00). L’IVA verrà applicata nel seguente modo: aliquota del 10% sull’importo di € 1.600,00 (costituto da € 800,00 dal costo della manodopera comprensivo del margine di profitto del prestatore e da € 800,00 per il bene significativo impiegato – pari alla differenza tra il corrispettivo complessivo di € 1.800,00 ed il valore del bene significativo pari ad € 1.000,00); aliquota del 22% sull’importo di € 200,00 (corrispondente all’eccedenza di valore del bene significativo).
Tale dettagliata indicazione, secondo quanto evidenziato nella Circolare, andrà effettuata in fattura anche quando risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% (cioè anche quando il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato), e ciò al fine di potere sempre verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata. Analogamente si procederà anche nel caso di intervento avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra cui siano compresi la fornitura e l’installazione di beni significativi (ad esempio interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia).
Per quanto concerne le parti staccate rispetto al bene significativo, la verifica ai fini della corretta determinazione della base imponibile su cui applicare l’IVA con aliquota agevolata, deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle singole parti rispetto al manufatto principale. In altre parole, il valore delle parti staccate dei beni significativi non è compreso nel valore del bene significativo solo se le stesse risultino connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo: in tal caso le parti staccate sono ricomprese nel valore della prestazione (ed assoggettate all’aliquota IVA del 10%); diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi, ed è dunque priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni, e quindi, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA ridotta, nel valore dei beni significativi.
Come accennato in premessa, la Circolare in oggetto esplica efficacia retroattiva, con un’apertura delle Entrate ad abbandonare tutte quelle contestazioni già in essere aventi ad oggetto un comportamento poi rivelatosi corretto in forza di quanto sancito nella medesima, fatto salvo ovviamente il limite dei rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definito. Infatti, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della Circolare, ma al contempo non si fa luogo al rimborso dell’IVA applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro la predetta data.
(1) Elenco beni significativi di cui al DM 29 dicembre 1999:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi esterni ed interni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza.