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Assemblee on line, rendiconto condominiale, quorum deliberativi ecco le novità

Assemblee On Line, Rendiconto Condominiale, Quorum Deliberativi Ecco Le Novità

Assemblee on line, rendiconto condominiale, quorum deliberativi ecco le novità.

La Camera dei Deputati, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, nella giornata del 12 ottobre,ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto n. 104 del 14 agosto 2020. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia approvato dal Senato il 6 ottobre scorso
Ora dobbiamo attendere la firma del Presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta dopo di che sarà possibile tenere le assemblee on line.

Assemblee on line

Naturalmente le assemblee si potranno tenere on line sempre che sia previsto dal regolamento di condominio o vi sia l’approvazione unanime di condomini infatti all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile viene aggiunto al terzo comma dopo “l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione “o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa.”
Dopo il quinto comma sempre del citato art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile è aggiunto il seguente:
“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Approvazione rendiconto condominiale proroga termini fino alla fine emergenza sanitaria

Viene prorogato il termine per la presentazione del rendiconto, infatti dopo l’art. 63 del Dl 104/2020 cosiddetto Decreto Agosto viene inserito l’art. 63 bis che al punto 1 sancisce
“Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.”
Si fa memoria che il citato punto 10 dell’art. 1130 del Codice Civile prevede che il rendiconto condominiale annuale della gestione e la convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione venga fatto entro centottanta giorni. Pertanto con la conversione in legge del Dl 104/2020 l’amministratore di condominio, ove non lo avesse ancora fatto, avrà più tempo per portare in approvazione il rendiconto.
La proroga sarà efficace fino al termine dell’emergenza sanitaria prorogata fino al 31 gennaio 2021.

Proroga termini adempimenti ed adeguamento antincendio

Viene inserito, con l’art. 63 bis, al punto 2 un’altra proroga in merito agli adempimenti ed adeguamenti alle norme antincendio:
“È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.”
Quindi la scadenza dovrebbe essere il 31 luglio 2021, salvo proroghe dello stato di emergenza covid-19.

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Quorum deliberativi per i lavori legati ai bonus fiscali

Confermato anche l’abbattimento del quorum deliberativo per il lavori legati ai bonus fiscali infatti: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Lo stesso quorum deliberativo, maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio viene applicato alla delibera sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura anche se sappiamo tutti che sia la cessione del credito e sia lo sconto in fattura sono scelte in capo al contribuente in quanto il credito è personale.

Definizione di accesso autonomo

All’art. 119 del Decreto Rilancio convertito con la legge 77 del 17 luglio 2020 dopo il primo comma viene inserito l’art. 1-bis. che precisa:
“Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Semplificazione presentazione titoli abilitativi

Sempre all’art. 119 su citato dopo il comma 13 bis è stato inserito il comma 13 ter che precisa
“Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

APPROFONDIMENTI

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