Legge di bilancio 2017: cosa cambia
Confermate, in linea di massima, tutte le misure già anticipate nel precedente articolo del 14 novembre 2016 (“news dal disegno della legge di bilancio 2017”).
Ricapitolando, vengono riconfermati i bonus per la casa; proroga fino al 31/12/2017 per le ristrutturazioni edilizie con 50% di detraibilità; stessa proroga per l’ecobonus che, nel caso di interventi su parti comuni, estende l’orizzonte temporale fino al 31 dicembre 2021, innalzando, per i condomini, la percentuale di detraibilità dal 65% al 70% (se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio) ed addirittura fino al 75% (nel caso in cui gli interventi siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo determinati standard certificati). In tali ultimi casi, le detrazioni relative all’ecobonus, per le parti comuni, sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, e per tali interventi, i soggetti beneficiari potranno cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, restando in ogni caso esclusa la cessione del credito ad istituti di credito e intermediari finanziari. Riconfermato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus mobili con detrazione al 50%. Per quanto riguarda il sisma-bonus, al momento è stata confermata soltanto l’aliquota base di detraibilità pari al 50%, restando le maggiori aliquote di detraibilità (fino all’85%) sospese, in attesa dell’approvazione di un decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture che definisca la classificazione del rischio sismico.
Confermati anche gli sgravi contributivi che riducono, dal 1° gennaio 2017, l’aliquota (base) contributiva degli autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata dell’INPS e non iscritti ad altra gestione di previdenza obbligatoria, dal 27% al 25%.
Ridotta dal 27,5% al 24% l’aliquota dell’IRES (imposta sul reddito delle società), così equiparata all’aliquota della debuttante IRI (imposta sul reddito imprenditoriale per aziende e professionisti) che sconta tale aliquota (24%) soltanto per la parte di proventi reinvestiti. Si ricorda che la scelta di tale nuovo regime di tassazione (di durata quinquennale e rinnovabile) è facoltativa e non obbligatoria, e che in ogni caso sarà esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con effetti dal periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per l’anno 2017 Unico 2018).
Prorogato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine di consegna della Certificazione Unica ai percettori delle somme erogate (ma il termine di invio telematico rimane fissato al 7 marzo).
Semplificazioni (?) anche per quanto riguarda il versamento delle ritenute: il versamento della ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi andrà effettuato solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. In ogni caso il Condominio è obbligato al versamento entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro. Inoltre, il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti in condominio deve avvenire tramite conti correnti bancari o postali intestati ai condomini o secondo altre modalità (che si attende di conoscere) idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Invero non presenta tanto il carattere di novità questa richiesta tracciabilità dei pagamenti, atteso il disposto dell’art. 1129 del Codice Civile (obbligo dell’Amministratore di far transitare tutte le somme in entrata ed in uscita su un conto corrente intestato al Condominio). L’inosservanza di tale norma prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.
Prorogato al 23 luglio il termine per l’invio del modello 730 precompilato e del modello 730 ordinario trasmesso tramite CAF.
Prorogato al 30 giugno (dall’attuale 16) il termine per il versamento delle imposte (Irpef, Irap, Ires) risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico quale saldo del periodo d’imposta precedente e primo acconto per il periodo d’imposta in corso.
Allineato finalmente anche il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore con quello delle dichiarazioni integrative a sfavore. Fissato infatti il principio che è possibile integrare la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (5 anni), con la novità che l’eventuale credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore risulta compensabile (in maniera diversa a seconda che l’integrativa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo o meno; in quest’ultimo caso vi sono delle limitazioni, così come vi sono delle limitazioni anche nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa iva).
Infine, con l’introduzione di nuovi parametri correttivi “anticrisi” (indici sintetici di affidabilità), appaiono di fatto destinati ad andare in soffitta gli studi di settore, dei quali cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 62 bis del D.L. 331/1993 convertito nella L. 427/1993 ed i parametri previsti dall’art. 3, commi da 181 a 189, della L. 549/1995 , ed i cui risultati non saranno comunque utilizzabili ai fini dell’accertamento dei tributi per i soggetti che fuoriescono dal regime dei forfettari.