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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Fattura elettronica, obbligo di emissione anche per i forfettari

Fattura Elettronica, Obbligo Di Emissione Anche Per I Forfettari

Obbligo di emissione dei fattura elettronica anche per i forfettari.

Con l’estensione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario, tutti i soggetti coinvolti dovranno necessariamente generare, trasmettere, ricevere e registrare le fatture in formato elettronico XML (Extensible Markup Language) utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.

Pertanto dal 1° luglio 2022 anche i forfettari sono tenuti a:
– emettere le fatture in formato XML verso la Pubblica Amministrazione, gli operatori IVA (B2B) e i consumatori finali (B2C);
– ricevere le fatture in formato XML dalla PA e dagli operatori IVA (B2B);
– conservare le fatture in formato digitale, rispettando le procedure informatiche stabilite dalla
normativa vigente.

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, né nell’obbligo di tenuta di registri sezionali e come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire naturalmente, deve essere garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica

Alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.

Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972  .
Per conservazione non si intende semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale che garantisce, negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.

La nuova norma prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per determinare l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente e dei chiarimenti resi con le Circolari:
ADE 10E/2016

ADE9E/2019

Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica.

Nella fattura dovrà essere indicato che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi si dovrà provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate

L’importo dell’imposta di bollo va pagato alle scadenze indicate anche tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:
2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Il termine per il versamento dell’imposta di bollo è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre:
– 31 maggio,
– 30 settembre,
– 30 novembre
– 28 febbraio.

Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

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