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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Bonus facciate 90% ultimo miglio – quali saranno le proroghe?

Bonus Facciate 90% Ultimo Miglio – Quali Saranno Le Proroghe?

Bonus facciate 90% ultimo miglio.

Iniziamo con delle certezze:

– le spese sostenute e pagate nell’anno 2021 potranno usufruire della detrazione fiscale del 90%
– al momento non vi sono proroghe

I dubbi riguardano principalmente chi non riuscirà a finire i lavori entro l’anno perché per le persone fisiche, i professionisti e gli enti commerciali che hanno sostenuto le spese nel 2021 la detrazione del 90% è di sicuro riconosciuta.

In teoria, c’è sempre la possibilità di pagare l’impresa in anticipo, così da aumentare la parte di costo pagata nel 2021 e agevolata con il 90 per cento.

Naturalmente questa scelta va ben ponderata, in base agli importi e al rapporto con l’azienda: di fatto, il committente che ha già pagato perde molto del proprio potere contrattuale in caso di ritardi o lavori eseguiti in modo imperfetto.

Per le imprese ricordiamo che invece è valida l’ultimazione della prestazione per i servizi, cioè i lavori eseguiti e accettati dal committente, a prescindere dal flusso dei pagamenti.

Chi ha iniziato i lavori, e vorrebbe beneficiare del Bonus Facciate, nel caso in cui non riuscisse a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2021 ha due possibili strade da seguire: pagare l’impresa entro l’anno, anche a lavori non finiti, o perdere i benefici.
I tempi però sono strettissimi perché c’è da considerare che ciò che verrà pagato dopo il 31 dicembre 2021 non potrà rientrare più nel Bonus Facciate 90%, a meno che non venga prorogato.

Quindi se la fine lavori è prevista nel 2022, è conveniente fare una valutazione su rimandare il pagamento all’anno 2022 e scontare le detrazioni minori sugli ultimi pagamenti, oppure saldare entro il 2021(fidandosi dell’impresa).

Quest’ultima è una soluzione supportata anche dalle Entrate nella risposta all’interpello della direzione regionale della Liguria n. 903 -521/2021, che ritiene detraibili gli importi pagati prima della fine lavori.
La Direzione regionale della Liguria evidenzia che, sul punto, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL Rilancio sembra prevedere una semplice facoltà posta a favore del contribuente con la conseguenza che è piena facoltà del beneficiario trasferire il Bonus in qualsiasi momento, visto l’assenza di una disposizione che imponga l’accesso sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o del completamento di una parte di essi.

In conclusione secondo la risposta all’interpello 903 -521/2021, l’accesso al Bonus Facciate va riconosciuto esclusivamente sulla base dell’emissione della fattura e del pagamento della somma eccedente (10%) entro il 31/12/2021, indipendentemente dallo stato di completamento o di avanzamento dei lavori che devono comunque essere iniziati.

A tal proposito è stata anche una interrogazione il 20 ottobre scorso alla VI commissione permanete delle Finanze presso la Camera dei Deputati la n. 5-06751 Fragomeli: Chiarimenti in ordine alle misure riguardanti i bonus fiscali del settore edilizio, alla quale è stato risposto dal sottosegretario Federico FRENI

Il sottosegretario all’Economia e Finanze ha confermato che “è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.
Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”.

Il sottosegretario nella sua risposta all’interrogazione ha ricordato che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.

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