L’80% DEI CONDOMINI IGNORANO I REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE
La Sede Nazionale rende noti i dati raccolti da luglio 2013 a luglio 2015 dallo Sportello a tutela del condomino.
“Anche se a tale Sportello potrebbero rivolgersi solo i condomini amministrati da un nostro associato – spiega il Presidente Nazionale Giovanni De Pasquale – veniamo quotidianamente interpellati da almeno 3/4 condomini per problemi inerenti la materia condominiale, al di là che l’amministratore sia un nostro iscritto. Abbiamo deciso così, di raccogliere le loro richieste di chiarimento e formulato noi delle domande specifiche tramite un questionario”.
I dati emersi su base nazionale sono molto interessanti: abbiamo rilevato, in modo particolare, che oltre l’80% delle persone che ci hanno contattato, ignorava che con la riforma della ‘Legge sul condominio’ (L.220/2012) si fosse introdotto,all’Art. 71bis delle Disposizioni d’Attuazione del Codice Civile, un preciso elenco di requisiti che deve avere l’amministratore per poter svolgere questa professione”.
Sono requisiti di estrema importanza che, come Associazione, richiedevamo da anni proprio al fine di garantire all’utenza condominiale amministratori professionisti affidabili e competenti. Nel caso l’amministratore non li possegga o dovessero venir meno nell’arco del mandato ricevuto, comportano la cessazione dall’incarico su ricorso all’autorità giudiziaria anche di uno solo dei condòmini. Questo loro diritto, ad esempio, i condòmini lo ignorano.
Ma non meno interessante scoprire che, a poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge, ancora solo il 15% di coloro che ci hanno contattato era a conoscenza di quei requisiti obbligatori quali, ad esempio: il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’aver frequentato un corso di formazioneiniziale e svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Obblighi dai quali sono esonerati solo i condomini che amministrano personalmente il condominio nel quale risiedono.
Da qui l’intenzione dell’Associazione di proseguire con una campagna informativa in tutta Italia promuovendo, al di là dei nostri consueti corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli amministratori, anche giornate informative gratuite rivolte ai condomini per metterli a conoscenza di quali sono i loro diritti e doveri”.
Utile ricordare anche i requisiti prescritti per tutti coloro che gestiscono un condominio e che hanno particolare rilevanza dal punto di vista delle responsabilità civili e penali: 1) il godimento dei diritti civili, 2) l’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 3) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 4) non essere interdetti o inabilitati; 5) il nome dell’amministratore non deve risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari.