Cessione dei Crediti e Bonus fiscali – Piattaforma Cessione Crediti
Bonus fiscali e Cessione del Credito disponibile manuale per l’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”
Interventi normativi di recente introduzione, Dl 34/2020 art. 121″Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile” cosiddetto Decreto Rilancio, hanno aperto strade alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle persone fisiche.
Per alcuni interventi edilizi, come noto, l’agevolazione può essere trasformata:
in uno sconto in fattura operato dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi;
o la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche, il credito d’imposta spettante.
L’Agenzia ha predisposto una guida per il corretto utilizzo della Piattaforma Cessione Crediti.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate precisa che:
“le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali.
La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.”
L’Agenzia delle Entrate, infatti, si riserva la facoltà di verificare se il titolare originario del credito o della detrazione ne aveva diritto.
Viene ancora precisato che l’accesso alla piattaforma è possibile solo per i soggetti interessati (cedenti e cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche.
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Nel caso in cui il cessionario li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite l’utilizzo del modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario li potrà utilizzare in compensazione a partire e dal 1 gennaio di tali annualità.
La quota di credito che non viene utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni.
Non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.