Edilizia in fune o acrobatica?
Edilizia in fune o acrobatica? Un gioco da ragazzi!
Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’edilizia l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e pertanto occorre fare un po’ di chiarezza in merito al corretto impiego di tale metodo nei condomini.
Va innanzitutto detto che la cosiddetta “edilizia in fune” è regolamentata dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro e gli operatori su fune, non sono circensi o alpinisti, ma sono operai specializzati che hanno seguito e superato un corso di utilizzo per i DPI (dispositivi protezione individuale) di III° categoria e solamente coloro che hanno ottenuto l’abilitazione possono operare in cantiere.
Il testo unico per la sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008, che prevede in via prioritaria l’utilizzo di apprestamenti e/o dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota, in maniera indiretta ed implicita, ne consente l’applicazione all’interno di una casistica particolare e specialmente a seguito di un’accurata valutazione del rischio da parte del datore di lavoro (art.111) che valuta la scelta del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego e dimostri che le lavorazioni non possono essere svolte in maniera più sicura e risulti che il lavoro può essere effettuato in fune in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato.
In alcuni casi l’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva (DPC) , come l’allestimento di un ponteggio, è particolarmente problematico da un punto di vista tecnico, per esempio per la particolare irregolarità e/o inclinazione del piano di appoggio, come in una scarpata naturale, il fabbricato presenta aggetti non omogenei in prospetto, oppure quando l’opera da compiere è limitata, esempio per eliminare piccole zone pericolanti di un edificio e eventuale ristrutturazione successiva.
Anche per le attrezzature di lavoro, come ad esempio le piattaforme di lavoro mobili elevatrici (PLE), non risulta a volte possibile utilizzarle in quanto non sono in grado di raggiungere il punto da trattare, oppure quando non possono avere una idonea base di appoggio.
Pertanto, dalle considerazioni svolte, la scelta del metodo di lavoro con funi viene effettuata se dalla valutazione dei rischi ricorrono uno o più dei seguenti elementi:
• impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
• pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
• impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
• esigenza di urgenza di intervento giustificata;
• minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
• durata limitata nel tempo dell’intervento;
• impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro
In ultimo non è da sottovalutare il risparmio economico che si ottiene scegliendo le imprese che operano in fune, che in media si aggira intorno al 30% rispetto all’edilizia tradizionale.
L’amministratore, qualora debba fare predisporre dei capitolati per l’esecuzione di lavori in facciata, sia di messa in sicurezza che di rifacimento, ed intenda invitare all’offerta ditte che operano in fune, non dovrà impartire al tecnico redattore del capitolato particolari indicazioni sul metodo di accesso e posizionamento in quota, ma sarà l’impresa invitata che non quoterà le voci dei ponteggi e piattaforme elevatrici previste nel capitolato, ma esclusivamente le altre voci di capitolato (demolizioni, intonaci, tinteggiature, ecc. ecc) eliminando così anche parte dei costi della sicurezza dei DPC (ponteggio) non soggetta al ribasso d’asta in fase di gara, in quanto i DPI indossati dagli operai in fune non rientrano fra i costi della sicurezza a base di gara.
Altresì, in materia di sicurezza sul lavoro di cui al DLGS 81/08, nella scelta di impresa in fune per l’esecuzione dei lavori in condominio, anche in presenza del coordinatore per la sicurezza, l’amministratore dovrà assicurarsi, oltre ad assolvere agli obblighi del committente riportatati nel decreto, che l’impresa in fune selezionata abbia il personale in regola con la formazione specifica, che lo stesso operi su due funi, ancorate separatamente (una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza per consentire l’eventuale operazione di soccorso), che vengano adottate misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto di materiali, specie se su suolo pubblico, mediante transennamenti di interdizione delle aree sottostanti i lavori, ovvero installazione di mantovane di protezione, in quanto l’utilizzo delle sacche appese all’operatore che vengono usate in molti casi sono una protezione aggiuntiva e da sole non soddisfano i dettami delle norme di sicurezza come purtroppo alle volte accade.
Dette informazioni dovranno essere riportate nel POS specifico per il cantiere, nel quale sarà presente anche il piano in caso di emergenza in cui saranno descritte le modalità di intervento per il primo soccorso dell’operatore rimasto sospeso, che verrà consegnato prima dell’inizio dei lavori.
Geom Gianmarco Nanni