Bonus ristrutturazione edilizia e sisma bonus
È stato reso pubblico un aggiornamento delle guide al bonus ristrutturazione edilizia ed al Sisma bonus dell’Agenzia delle Entrate, così da conformarsi ai cambiamenti introdotti con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (L. 58/2019 entrata in vigore il 30 giugno 2019) si determina che, per le detrazioni riguardanti interventi di riqualificazione energetica degli edifici, “i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi”, così come indicato nell’articolo 10 comma 3-ter della Legge 58/2019.
Inoltre “il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi”.
È esclusa e non prevista, in ogni caso, la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Gli interventi a cui si fa riferimento nell’art.10 comma 3-ter per accedere al bonus ristrutturazione edilizia sono, nel caso specifico, quelli indicati a loro volta nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ovvero: “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Con il bonus ristrutturazione edilizia, come indicato sempre nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si può usufruire della detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Questi importi sono stati maggiorati da una serie di provvedimenti successivi; non ultima, con la Legge di Bilancio 2019, è stata rinviata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute e del limite massimo di spesa a 96.000 euro.
Va aggiunto che dal 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio
Anche per quanto riguarda il Sisma bonus è stato pubblicato un aggiornamento della guida per integrare le novità introdotte dal Decreto Crescita.
Con l’art. 8 del suddetto Decreto, si è estesa l’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche non solo alle zone classificate a rischio sismico 1, ma anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Con l’art. 10 comma 2 inoltre, il contribuente potrà scegliere tra la detrazione stessa dovuta ad interventi di ristrutturazione con misure antisismiche oppure un contributo pari alla medesima somma, da usare come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito i lavori.
Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
È esclusa e non prevista, anche in questo caso, la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Si ricorda che, oltre le guide, la Circolare 11/E del 2018, emanata a maggio 2018 dall’Agenzia delle Entrate, dà indicazioni sulla cessione del credito di imposta corrispondente all’Ecobonus, mentre la Circolare 17/E, emanata a luglio 2018, spiega come cedere il credito corrispondente al Sisma bonus.