Chi deve essere convocato all’assemblea condominiale
Chi deve essere convocato all’assemblea condominiale?
Fra qualche giorno, per la gran parte dei condomini, inizierà il periodo in cui gli amministratori chiudono le annose gestioni del “riscaldamento centralizzato” e redigono i rendiconti, ma una volta finito il lavoro contabile si deve procedere alla convocazione assembleare ed a questo punto sorge il dubbio se convocare l’inquilino o il proprietario; Infatti spesso gli argomenti all’ordine del giorno sono diversi ed interessano sia il proprietario dell’unità immobiliare che l’inquilino.
Quindi il primo passo da fare è capire quali argomenti interessano l’inquilino e quali il proprietario, la Legge 392/78 “legge equo canone”, prevede che sono interamente a carico del inquilino il funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore (impianti comuni), le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, salvo che sia stato pattuito diversamente nel contratto di locazione.
La Legge 392/78, dispone che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Pare evidente che l’inquilino ha quindi il potere di impugnare le delibere viziate, sempre che abbiano a oggetto quanto citato in precedenza, in ottemperanza all’articolo 66 disp. att .C.C. e dell’art. 1136 C.C. anche per quanto concerne i tempi ed i modi di convocazione e lo svolgimento dell’assemblea stessa.
L’articolo 66 disp. att .C.C., infatti, prevede che all’adunanza debbano essere invitati tutti “gli aventi diritto”, pena l’invalidità.
É evidente che gli aventi diritto possono essere molteplici ed a vario titolo, quindi, non è solo una prerogativa del proprietario come spesso si crede, ma di tutti coloro ai quali le varie Leggi, gli atti ed i contratti riconoscono dei diritti in tal senso.
Qui si evince quali siano le reali difficoltà di molti amministratori di condominio per la convocazione dell’assemblea, ma soprattutto il motivo per cui è molto difficile per questi, mantenere aggiornata l’anagrafe condominiale in ottemperanza all’art. 1130 C.C..
L’articolo 1130 C.C. al comma 6 recita “Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
La norma sopra citata non specifica con quale frequenza l’amministratore debba aggiornare i dati anagrafici, ma solo che gli aventi diritto hanno tempo sessanta giorni per comunicare le modifiche da apportare.
Tuttavia, si può verificare che al momento della convocazione i dati non siano aggiornati e che quindi l’amministratore non convochi i soggetti aventi i diritti di cui sopra, senza che si possa individuare una responsabilità oggettiva di nessuno dei soggetti coinvolti in quanto non sono ancora trascorsi i sessanta giorni citati nell’art. 1130 C.C. comma 6..
Alla luce di quanto emerso, è evidente che vi siano gravi lacune nella norma che regola questo specifico caso e che lascerà grande margine di interpretazione da parte della magistratura che verrà chiamata a giudicare in merito a vicende di questo tipo.