Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per ecobonus
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n° prot. 165110 del 28 agosto u.s. sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per ecobonus:
a) per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (detrazione del 65%);
b) per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su più del 25% dell’involucro dell’edificio (detrazione del 70%);
c) per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo determinati standard certificati (detrazione del 75%). (1)
Il Provvedimento, che sostituisce il precedente prot. 108577 dell’8 giugno u.s., ha apportato delle modifiche rispetto a quest’ultimo, resesi in primo luogo necessarie per ottemperare a quanto stabilito dall’art. 4-bis del D.L. 50 del 24 aprile 2017 che ha modificato la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, ed all’art. 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a) del TUIR (c.d. “incapienti”, o soggetti che rientrano nella “no tax area”, cioè con meno di 8000,00 euro di reddito lordo annuo).
Nei punti 1 (Oggetto) e 2 (Ambito soggettivo) del provvedimento in questione viene stabilito:
a) l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;
b) la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, che a loro volta possono cedere il credito ottenuto dai condomini;
c) inoltre, solo i soggetti che si trovano nella c.d. “no tax area” possono cedere la detrazione (IRPEF) anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, a condizione che la situazione di incapienza sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, qualunque sia l’intervento eseguito, mentre tale possibilità (di cedere la detrazione ad istituti di credito ed intermediari finanziari) è invece preclusa a quei contribuenti che, seppur non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, sono diversi dai soggetti che si trovano nella c.d. “no tax area”, ed ai quali è peraltro concessa la possibilità di cedere sotto forma di credito solo la detrazione (IRPEF ed IRES) spettante per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione 70%) nonché di quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo determinati standard certificati (detrazione 75%);
d) è esclusa in ogni caso per tutti i contribuenti (incapienti e non) la cessione del credito in favore delle pubbliche amministrazioni.
Nel successivo punto 3 (Credito cedibile) del provvedimento si precisa che:
a) il condomino può cedere il credito d’imposta (per intero e non solo in parte) determinato o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito ai fornitori, per la quota a lui imputabile;
b) la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore ad euro 40.000,00 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
c) il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, e cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento della spesa per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
La procedura telematica da seguire in condominio e con l’Agenzia delle Entrate è contenuta nel punto 4 (Adempimenti per la cessione del credito) del provvedimento, ove viene precisato che per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera assembleare di approvazione degli interventi, devono comunicare all’Amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione ed il codice fiscale di quest’ultimo. L’Amministratore di condominio, a sua volta, comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la spesa sostenuta nell’anno precedente, l’elenco dei bonifici, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito ed il relativo importo, il codice fiscale dei cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro. Quindi consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il mancato invio telematico all’Agenzia delle Entrate della predetta comunicazione implica la perdita del credito fiscale.
Nel caso dei c.d. condomini minimi gli adempimenti sopra descritti saranno curati da un condomino incaricato.
Qualora il cessionario intenda a sua volta cedere a terzi il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia; tale operazione sarà visibile nel cassetto fiscale sia del cedente che del cessionario, ma solo dopo che quest’ultimo avrà accettato il credito cedutogli con le funzionalità rese disponibili nel medesimo cassetto fiscale.
Infine, nei punti 5 (Utilizzo del credito d’imposta in compensazione) e 6 (Controlli) è stabilito che:
a) il credito d’imposta, non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
b) la quota di credito non fruita nel periodo di spettanza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non ne può essere chiesto il rimborso;
c) qualora il credito (o il suo utilizzo da parte del cessionario) non spetti effettivamente al contribuente che lo porta in detrazione, verrà recuperato con sanzioni ed interessi dall’Agenzia delle Entrate.
(1) Si veda in proposito il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.