Nuovi voucher: Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Usciti dal portone (per scongiurare il rischio referendum del 28 maggio u.s.) e rientrati dalla finestra, i vecchi voucher (buoni lavoro) – utilizzati anche in condominio (1) per le prestazioni di lavoro occasionali (che rimangono comunque validi ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 se acquistati entro il 17 marzo 2017) – hanno subito un discutibile restyling ad opera dell’art. 54 bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, che ha nuovamente disciplinato le prestazioni di lavoro occasionale.
La circolare INPS n° 107 del 5 luglio u.s. ha fornito le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale, definendo due distinte modalità di utilizzo:
• Il Libretto Famiglia (utilizzabile soltanto dalle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) che in questa sede volutamente non sarà trattato, atteso che il condominio non è una persona fisica;
• Il contratto di prestazione occasionale (PrestO), tra i cui utilizzatori rientra anche il condominio, attraverso il quale è possibile acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Vediamo preliminarmente quali sono le condizioni per potersi avvalere di tale istituto.
Preventivamente è assolutamente necessaria la registrazione, sia dell’utilizzatore che del lavoratore, sulla piattaforma dell’INPS (direttamente online dai diretti interessati o tramite call center INPS, oppure tramite intermediari abilitati ma in quest’ultimo caso non vi si potrà fare ricorso prima della fine del mese di luglio c.a.). In questa fase viene assegnato un codice PIN, necessario per potere accedere alla piattaforma, la cui prima metà è immediatamente disponibile (perché inviato tramite SMS o e-mail) mentre la seconda metà viene inviata all’indirizzo anagrafico del richiedente per posta ordinaria (mediamente in due settimane). Sempre in fase di registrazione (opzione altri utilizzatori di PrestO), occorre che il prestatore di lavoro indichi l’iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
Superata questa prima fase, altra indicazione da osservare riguarda i limiti economici (sia per il prestatore che per l’utilizzatore) cui bisogna attenersi; secondo le previsioni dell’art. 54 bis, comma 1, lettere a, b e c del citato D.L. 50/2017, valgono rispettivamente i seguenti limiti:
a) ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può incassare più di 5.000,00 euro netti all’anno (quindi senza contare contributi, premi e commissioni);
b) ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare più di 5.000,00 euro netti all’anno incassati dai prestatori (quindi senza contare contributi, premi e commissioni);
c) ogni prestatore non può incassare più di 2.500,00 euro netti all’anno erogatigli dallo stesso utilizzatore (quindi senza contare contributi, premi e commissioni).
In alcuni casi specifici (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, disoccupati, studenti under 25, beneficiari di reddito di inclusione) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo.
Altro limite è costituito da una durata di impiego fino a 280 ore nell’arco dello stesso anno, e rimane in ogni caso vietato il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti quei datori di lavoro che hanno già alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La misura del compenso minimo orario è di 9,00 euro, ma l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera dovesse essere inferiore a quattro ore. Al compenso orario devono essere poi aggiunti il 33% di contribuzione INPS pari a 2,97 euro (9 x 33% = 2,97), ed il 3,5% di premio INAIL pari a 0,32 euro (9 x 3,5% = 0,32) giungendo così ad un totale di 12,29 euro. Su questo totale si applica l’1% di oneri di gestione (commissioni) pari a 0,12 euro portando il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro.
Restano ovviamente salve le condizioni di miglior favore per il lavoratore.
Esaurita la dinamica dei costi, dal punto di vista operativo, prima di ogni prestazione (almeno un’ora prima), l’utilizzatore deve comunicare, tramite la piattaforma INPS, i dati del lavoratore, il luogo ove si svolgerà la prestazione, l’orario di inizio e di fine lavoro, il settore di impiego, il compenso pattuito ed eventuali altri dati. Il prestatore verrà informato della comunicazione tramite SMS o e-mail. Il lavoratore ha la possibilità di confermare, entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo alla prestazione, lo svolgimento della stessa, impedendo in questo modo all’utilizzatore di revocare la comunicazione. E’ infatti possibile per l’utilizzatore revocare la comunicazione, ma in tal caso ne viene data subito notizia al lavoratore a mezzo SMS o e-mail affinchè lo stesso, nell’ipotesi in cui effettivamente la prestazione sia stata resa, possa, entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, ed attraverso la procedura telematica INPS, comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa. Qualora a seguito della comunicazione di revoca da parte dell’utilizzatore la prestazione non dovesse effettivamente avere avuto luogo ed il prestatore quindi non la dovesse confermare, allora nulla quaestio: l’INPS non accrediterà il compenso, ma, in mancanza della comunicazione di revoca da parte dell’utilizzatore, qualora la prestazione non avesse dovuto avere luogo, l’INPS procederà al pagamento delle prestazioni ed all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore del prestatore.
Per quanto concerne infine la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori (ma è anche questa un passaggio che deve essere curato preventivamente, altrimenti ciccia!!!) e la conseguente erogazione dei compensi ai prestatori, occorre che l’utilizzatore abbia in precedenza alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale (contributi e premi) ed i costi di gestione delle attività (commissioni). Quindi, preventivamente al momento della comunicazione, l’utilizzatore procederà, a mezzo F24 ELIDE (Elementi identificativi), al versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali e ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e degli oneri di gestione, avendo cura di indicare i suoi dati identificativi, la causale di pagamento (nel nostro caso la causale da indicare è “CLOC”), mentre nel campo elementi identificativi non dovrà essere inserito alcun valore. Entro il 15 del mese successivo alla prestazione svolta, l’INPS accrediterà il relativo importo sul conto corrente, libretto postale, carta di credito indicati dal lavoratore in fase di registrazione (è possibile in alternativa il pagamento tramite bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali). Contemporaneamente al pagamento del compenso, l’INPS accredita i contributi previdenziali del lavoratore nella gestione separata, e due volte all’anno trasferisce all’INAIL i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre la trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS.
(1) Con certezza assoluta di poterli utilizzare soltanto dopo il messaggio INPS n° 8628 del 2 febbraio 2016, resosi necessario per fare chiarezza in merito visto che fino a quel momento l’utilizzo dei voucher in condominio era demandato alla discrezionalità del personale delle sedi INPS presenti sul territorio nazionale; per alcune sedi erano utilizzabili, per altre no.