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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Un anno di scadenze fiscali per il Condominio e per l’Amministratore

Un Anno Di Scadenze Fiscali Per Il Condominio E Per L’Amministratore

A inizio anno, appare utile rammentare, tramite il seguente elenco riepilogativo, quelli che sono gli appuntamenti fiscali che l’Amministratore di condominio (ma non solo) ha con il fisco nel corso dell’annualità d’imposta 2021; adempimenti a cui l’ amministratore è tenuto in forza della carica che ricopre e che gli derivano in generale dall’ art. 1130, n. 5, c.c. o in virtù di singole disposizioni speciali.
Lo scadenziario, trainato dall’emergenza sanitaria, fotografa la situazione cristallizzata a oggi, con diversi slittamenti e modifiche di alcune scadenze rispetto a quelle tradizionali degli anni passati, ed è ovviamente lecito attendersi (come di solito avviene, e a maggior ragione adesso), ulteriori variazioni di date o proroghe in corso d’opera.

1 28 febbraio 2021 (termine prorogato per legge al 1 marzo in quanto il 28 febbraio cade di domenica)
Versamento eventuale conguaglio IMU per beni comuni dotati di propria rendita catastale. Versamento della differenza tra quanto corrisposto entro il 16 dicembre 2020 e quanto dovuto in base alle nuove aliquote deliberate dai Comuni entro il 31 dicembre 2020.

2 16 marzo 2021
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali con indicazione delle quota di spesa imputata ai singoli condomini. Dati che confluiscono poi nel 730 precompilato.

3 16 marzo 2021
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2021) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020. il termine per l’invio all’Amministrazione finanziaria e consegna al lavoratore coincidono.

4 16 marzo 2021
Consegna della Certificazione Unica 2021 al lavoratore e al fornitore.

5 16 giugno 2021
Versamento acconto IMU 2021 per beni comuni dotati di propria rendita catastale.

6 30 giugno 2021
Versamento ritenute operate dal condominio sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 € al 31 maggio 2021.

7 30 settembre 2021
Compilazione quadro K del modello 730/2021, ovvero l’indicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare 2020, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

8 31 ottobre 2021 (termine prorogato per legge al 2 novembre in quanto il 31/10 e il 1/11 sono festivi)
Termine ultimo per trasmettere la Certificazione Unica che contiene redditi esenti da imposta o non contenenti dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

9 31 ottobre 2021 (termine prorogato per legge al 2 novembre in quanto il 31/10 e il 1/11 sono festivi)
Trasmissione telematica del modello 770, dichiarazione dei sostituti d’imposta.

10 30 novembre 2021
Compilazione quadro AC del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero l’indicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare 2020, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

11 16 dicembre 2021
Versamento saldo IMU 2021 per beni comuni dotati di propria rendita catastale.

12 20 dicembre 2021
Versamento ritenute operate dal condominio sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2021 – novembre 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 € al 30 novembre 2021.

Occorre precisare che, in linea generale, l’amministratore tenuto a tali incombenze è quello in carica alla data di scadenza dell’adempimento, tranne per i punti 2) e 10), di competenza invece all’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i riferiscono, quindi, nel caso di specie, al 31 dicembre 2020.

Relativamente alle voci 6) e 12) dell’elenco in questione, è opportuno ricordare che la possibilità di versare le ritenute operate in solo due rate (30 giugno e 20 dicembre di ogni anno) non si applica in relazione ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro autonomo, per i quali rimane fermo l’obbligo di versamento della R.A. entro il 16 del mese successivo, al pari dell’ipotesi in cui l’importo ecceda la soglia di € 500,00.

Un discorso a parte meritano invece le c.d. “rendite condominiali”; benchè spetti al singolo condominio l’obbligo dichiarativo delle quote di reddito derivanti da locali o proprietà condominiali, qualora la quota a lui spettante superi € 25,82 o derivi da un immobile condominiale concesso in locazione, è buona norma comportamentale dell’amministratore quella di trasmettere a ciascun condomino una specifica certificazione che riporti la quota di reddito lui imputabile secondo i millesimi di proprietà (o altro criterio convenzionalmente adottato) da considerare ai fini della propria dichiarazione reddituale. Unitamente a tale attestazione, l’Amministratore avrà cura di consegnare al condomino anche quella riguardante gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali con l’indicazione dell’importo detraibile a lui spettante.
Mentre per gli anni precedenti la precompilata era disponibile il 15 di aprile, con la conseguenza che l’amministratore doveva consegnare tali documenti un pò prima di tale data, quest’anno, invece, per la precompilata bisognerà attendere sino al 30 aprile, permettendo così all’amministratore di consegnare al condomino (o comunque al beneficiario finale dell’agevolazione) copia delle suddette attestazioni sino alla fine del mese di aprile.

E’ doveroso rammentare che gli oneri fiscali sopra menzionati, ad eccezione di quelli contenuti nei punti 2) e 10), che ricadono sull’amministratore in proprio, per i restanti incombenti (soprattutto per quanto concerne le ritenute d’acconto, le certificazioni e la presentazione del modello 770), il soggetto passivo è il condominio in quanto tale, sicchè in mancanza di un Amministratore (che, una volta incaricato, è il soggetto a cui spetta – in concreto – di ottemperare agli oneri fiscali in nome e per conto del condominio, l’unico che per legge riveste la qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1°, DPR n. 600/’73), tutti gli adempimenti correlati dovranno invece essere assolti da uno qualunque dei condomini.

Agli obblighi tributari e fiscali di cui sopra, con particolare riferimento a quelli di sostituto d’imposta, certificativi, di presentazione del Mod. 770 e di compilazione del quadro AC o K, potrebbe essere tenuto non solo l’Amministratore del Condominio ma anche l’Amministratore di una Comunione.
Quantunque il Ministero delle finanze (Circolare 204 del 6 novembre 2000, poi confermata dalla circolare 7/E/2007, abbia precisato che non sono interessate dagli adempimenti fiscali introdotti dalla legge 449/1997 per il condominio, “le comunioni ereditarie sugli immobili anche quando più coeredi sono comproprietari in parti uguali dell’intero stabile, poichè in questo caso non si è di fronte a più proprietari di diverse unità singole, così da avere delle parti comuni a tutti, bensì ad una pluralità di soggetti che sono indistintamente proprietari di tutto lo stabile, ivi comprese le parti comuni dello stabile stesso e, più in generale, sono escluse le comunioni diverse da quelle che si costituiscono forzosamente sulle parti comuni degli edifici”, va comunque segnalato che se i comproprietari della comunione si costituiscono come ente di gestione assumendo una propria veste fiscale (con l’attribuzione del relativo codice fiscale), l’Amministratore della Comunione sarà anche lui tenuto a curare tutti gli adempimenti fiscali connessi ai rapporti correnti della comunione, alla stessa stregua dell’ amministratore di condominio.

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