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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Superbonus 110%, via libera della Camera al Decreto Rilancio.

Superbonus 110%, Via Libera Della Camera Al Decreto Rilancio.

Superbonus 110%, via libera della Camera al Decreto Rilancio.

La Camera, con 278 voti favorevoli e 187 contrari ha dato confermato la fiducia la Governo approvando il Decreto Rilancio -decreto legge 34 del 19 maggio 2020- recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia nonché alle politiche sociali afferenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento dopo l’approvazine della Camera passa al Senato che lo dovrà licenziare entro il 18 luglio 2020 pena la decadenza del decreto.

L’art. 119 del Decreto Rilancio, modificato durante l’esame della V commissione introduce una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del superbonus 110% è fissata al 30 giugno 2022.

Interventi per i quali viene riconosciuto il 110%

-isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico).
Il tetto di spesa è fissato a
50mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a 8 unità
30mila euro per quelli più grandi;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazioneo a collettori solari , meglio conosciuti come pannelli solari.
Il tetto di spesa è fissato a:
20mila euro moltiplicato per ciascuna unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
15mila euro nei condomìni più grandi;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione.
Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;

– messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1 2 e 3 . il tetto di spesa rimane fermo a 96.000 euro.

Superbonus per demolizione e ricostruzione

Il Superbonus per l’efficientamento energetico, alle medesime condizioni e negli stessi limiti di spesa, è riconosciuto anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al contribuente più possibilità di scelta tra le soluzioni progettuali.

Altri interventi di efficientamento energetico e sismico

Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
– l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).

I beneficiari della detrazione sono:

– i condomìni;
– le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
– gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati;
– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– le onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo settore;
– le associazioni e società sportive dilettantistiche solo per lavori sugli spogliatoi.

Si può ottenere il superbonus su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Superbonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura.

L’articolo 121 del decreto rilancio modificato in sede referente da la possibilità, per le spese sostenute, di usufruire di detrazioni fiscali sotto forma di credito di imposta o sconto in fattura – sconto sui corrispettivi – cedibili anche a terzi ivi comprese banche ed intermediari finanziari, in deroga alle norme previste per la cessione del credito.

La V commissione, durante l’esame dell’artico 121, ha precisato:
– che il credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
– che l’opzione della cessione del credito può essere esercitata anche su stato avanzamento lavori.
– che su l’opzione della cessione del credito non si applica il divieto di compensazione se vi sono debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a euro 1500.
– per l’esercizio della scelta del credito di imposta ci si potrà avvalere di soggetti che possono presentare le dichiarazioni
L’altra opzione è lo sconto in fattura. Con questa scelta, colui che realizza i lavori può ottenere uno sconto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che effettua gli interventi.
Il fornitore recupera poi l’importo anticipato sotto forma di credito di imposta, cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese le banche.
Colui che realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il soggetto che effettua i lavori deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista, che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario acquisite l’asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese.
Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, bisogna acquisire l’asseverazione dell’efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese.

Superbonus 110%: APE, asseverazioni, polizze

Gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 ed assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, se ciò non è possibile, dovrà conseguire la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.
I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civili di 500 mila euro.
In caso di attestazioni ed asseverazioni infedeli sono previste sanzioni penali o pecuniarie da duemila a quindicimila euro.

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