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Superbonus 110% l’Antitrust avvia un procedimento istruttorio per pratica commerciale scorretta

Superbonus 110% L’Antitrust Avvia Un Procedimento Istruttorio Per Pratica Commerciale Scorretta

Superbonus 110% l’Antitrust avvia un procedimento istruttorio per pratica commerciale scorretta

L’antitrust, con una comunicazione del 14 gennaio 2022 ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società AGM GROUP S.R.L. riguardo a messaggi pubblicitari in materia di superbonus.

La notizia è stata inserita nel bollettino dell’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – nel bolletino n. 5 del 7 febbraio 2022 nel quale a pagina 39 vie ne pubblicato l’avviso di avvio di procedimento istruttorio nei confronti di PS12239 – AGM GROUP-PUBBLICITÀ SUPERBONUS.

La società opera nel settore dei lavori edilizi e dei servizi finalizzati all’efficientamento energetico.

Nella fattispecie si legge nel documento che la “La società AGM Group S.r.l., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta in relazione ai messaggi pubblicitari diffusi attraverso il proprio sito web, i propri profili social e volantini pubblicitari, per promuovere i servizi dalla medesima offerti, attraverso due condotte:

A) essersi proposta come società che si occupa dell’intera pratica dei lavori di riqualificazione edilizia rientranti nel cd. Superbonus edilizio 110%, previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio), inclusa l’esecuzione dei lavori e la cessione del relativo credito d’imposta, sebbene poi il professionista appaia limitarsi a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori, peraltro dopo numerosi solleciti da parte dei consumatori stessi e senza sottoscrizione della stessa, considerando in tal modo terminato il proprio incarico. Inoltre, il professionista utilizzerebbe nei propri volantini pubblicitari un claim che enfatizza in modo superlativo le prestazioni da esso rese, “garantendo” il buon fine delle pratiche relative al suddetto Superbonus edilizio 110%, mentre il professionista non può offrire garanzie al consumatore sul godimento dei benefici fiscali previsti dal citato Decreto Rilancio, dal momento che tali benefici sono correlati esclusivamente alla sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni espressamente previste dal Decreto;

B) aver enfatizzato la cessione del credito di imposta maturato in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia come “unica forma di pagamento” dei servizi offerti dal professionista, da sostenersi quindi a fine lavori, omettendo di informare i consumatori che, in realtà, il professionista richiede agli stessi il pagamento immediato di una somma di denaro, di cui sarebbe prevista la restituzione solo alla fine dei lavori.”

Questo procedimento avviato dall’Antitrust, ci porta ad una riflessione: è necessario fare molta attenzione e controllare e verificare sempre tutto poiché nulla è gratis.

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