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Superbonus 110: l’Agenzia delle Entrate pubblica una nuova circolare

Superbonus 110: L’Agenzia Delle Entrate Pubblica Una Nuova Circolare

Superbonus 110: l’Agenzia delle Entrate pubblica una nuova circolare circolare 23

Dopo una infinità di norme, di guide aggiornate l’ultima del mese di giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate pubblica una nuova circolare a chiarimento di chi sono i soggetti che possono fruire del superbonus; gli edifici interessati; le tipologie di interventi; le spese ammesse alla detrazione; l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni; gli adempimenti procedurali.

In ciascuno di questi macro-argomenti sono riportate tutte le novità intervenute nel complesso quadro normativo degli ultimi due anni.

Con un comunicato stampa del 23 giugno 2022 l’agenzia delle entrate pubblica la circolare 23 E del 23 giugno 2022 l’Agenzia in 134 pagine raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti degli ultimi due anni.

La circolare mette a disposizione degli addetti ai lavori e dei contribuenti un quadro riassuntivo dei chiarimenti forniti in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La circolare tiene anche conto delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative dal decreto “Agosto” al decreto “Aiuti”

Espone in maniera chiara, punto per punto, il funzionamento e le modalità di applicazione del maxi-incentivo al 110%, sia per l’utilizzo in detrazione che mediante le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Vengono riepilogate, alla pagina 7 della circolare, con uno schema, quali sono attualmente le scadenze da rispettare a seconda della tipologia di beneficiario e della tipologia di edificio.

Riportiamo di seguito quanto inserito della circolare 23 del 23 giugno 2022 per il Condomino Supercondominio e condominio minimo.

“2.7 Condominio, Supercondominio e condominio minimo
Come anticipato nella Premessa, il decreto Agosto ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio»
La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito, secondo le regole proprie del soggetto che accollandosi le spese matura il diritto alla detrazione.
Sul punto, si ricorda infatti che, con la citata circolare n. 24/E del 2020, è stato chiarito che “nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità 12 Articolo 63, comma 1, del decreto legge n.104 del 2020. 46 immobiliare”. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.
Le indicazioni sopra riportate sono valide anche nell’ipotesi del c.d. “condominio minimo” ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini per il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del c.c. che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condòmini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Nella successiva circolare n. 30/E del 202013 è stato, inoltre, precisato che, qualora in un condominio costituito da più edifici la realizzazione di un intervento di efficienza energetica (ad esempio, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato a servizio di tutti gli edifici) non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi “trainanti” o “trainati”, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. 13 Cfr. risposta 5.2.4. 47
In tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi stessi.
Gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che – con il solo intervento di efficienza energetica – non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche possono, invece, accedere eventualmente, per tale intervento, e nel rispetto delle condizioni previste, al c.d. ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi del c.d. “supercondominio” al quale si applicano, ai sensi dell’articolo 1117-bis del codice civile, le medesime regole, comprese quelle relative alla imputazione ai singoli condòmini delle spese riferite alle parti comuni, nonché i medesimi obblighi previsti in materia di condominio negli edifici.
Per “supercondominio” si intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.
Anche in tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio in condominio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici.
Risulta irrilevante, ai fini di cui sopra, la circostanza che ogni condominio e il “supercondominio” abbia un proprio codice fiscale nonché la circostanza che la possibilità di fruire del Superbonus sia subordinata alla effettuazione dell’intervento sulle parti comuni del “supercondominio” (ad esempio, sostituzione della centrale termica o coibentazione del tetto).”

Nella circolare si precisa inoltre che anche gli edifici che rientrano nella categoria catastale A/9, (castelli, palazzi eminenti) possono avere accesso alla maxi detrazione se aperte al pubblico.
Ulteriori specifiche riguardano le unità, rientranti nelle categorie catastali F/3 e F/4, non ancora completati e, quindi, non rifiniti. Tecnicamente, questi fabbricati si definiscono “in costruzione” o, meglio ancora, “in corso di costruzione“.

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