Obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti e preposti
L’attuazione delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2022 indicano gli obblighi formativi per i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, tale obbligo vale anche per tutti gli amministratori di condominio nell’esercizio delle proprie funzioni e per il proprio studio professionale.
Tra le novità del Testo Unico della sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 spicca quelle sull’obbligo di addestramento per i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Nella circolare numero 1 del 16 febbraio scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce indicazioni in merito agli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello di assicurare un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento costante con esplicita verifica dell’apprendimento.
Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Fino al nuovo accordo devono essere rispettati gli obblighi previsti dall’accordo precedente (numero 221 del 21 dicembre 2011).
I nuovi requisiti che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, dovrà individuare di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno i seguenti:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Fino al nuovo accordo devono comunque essere rispettati gli obblighi previsti in precedenza, ovvero dall’accordo numero 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (il Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
Sicurezza sul lavoro, gli obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti
Per quanto riguarda gli obblighi per i datori di lavoro, la novità è inserita nel comma 7 dell’articolo 37 del testo unico citato, come modificato dal decreto numero 146 del 2021.
L’articolo prevede quanto di seguito riportato:
“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
L’accordo di cui sopra è quello che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2022 ed è indispensabile per individuare i nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro, fermo restando che fino alla data del futuro accordo resterà in essere l’accordo numero 221 del 21 dicembre 2011.
Dirigenti e Preposti
“Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va
anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi:
a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
“In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei
preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per
assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai
sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza
e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.
“La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e
preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto
già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-
ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso
modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e
complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di
Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente
alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente
al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla
Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)”.
Obblighi formativi di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul
luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova
pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato”.
“Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata
applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro
informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”