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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

REQUISITI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

REQUISITI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – NUOVA RIFORMA

A seguito delle numerose e-mail e telefonate ricevute per chiarimenti in merito ai requisiti che l’amministratore di condominio dovrà possedere a partire dal 18 giugno 2013, data in cui entrerà in vigore la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 che modifica la disciplina del condominio negli edifici, verrà di seguito data risposta alle principali domande pervenute in Associazione.

Quali sono i requisiti per svolgere la professione di amministratore di condominio?

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco  dei  protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia   di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di  condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati  di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e) del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.

Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.   


Esiste un albo o un ordine professionale per amministratori immobiliari e condominiali?

No, non esiste l’ordine professionale degli amministratori di immobili e di condominio.

È obbligatorio associarsi all’A.N.A.I.P. o iscriversi ad una associazione di categoria per svolgere la professione di amministratore di condominio?

No, non è obbligatorio, ma è consigliabile.

Per svolgere la professione di Amministratore Condominiale è obbligatorio aver frequentato un corso?

Si, è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione iniziale ed attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Non è necessario qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Le Società possono svolgere l’attività di amministratore condominiale?

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei quali la società presta i servizi.

Esite un elenco generale degli amministratori di condominio di livello nazionale, regionale, provinciale o comunale?

No, non esistono elenchi generali, ogni Associazione possiede un elenco dei propri iscritti.

Esiste un albo degli amministratori condominiali?

No, non esiste.

Esiste un ordine professionale degli amministratori di condominio?

No, non esiste.

Quali corsi bisogna frequentare per poter esercitare la professione di amministratore condominiale?

Bisogna frequentare un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e superare un esame finale, successivamente è necessario frequentare un corso o più corsi di aggiornamento annuali per un totale complessivo di almeno 15 ore l’anno.

Tutti i corsi devono essere realizzati in conformità con il DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 13 agosto 2014, n. 140

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