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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

REGOLAMENTO MINISTERIALE FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

REGOLAMENTO MINISTERIALE FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 13 agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, ai sensi dell’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e dall’articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;

Visto l’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie,
per come modificato dall’articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla
disciplina del condominio negli edifici”;

Visto l’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2014;

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli
amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

ART. 2
(Finalità della formazione e dell’aggiornamento)

1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di
amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione
dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio
professionale di qualità.

ART. 3
(Requisiti dei formatori)

1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il
possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel
massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di
sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed
economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere
attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due
pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice
identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7
giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto
condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno
sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4
(Responsabile scientifico)

1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche,
tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato,
professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un
avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che
possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei
formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo
articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di
rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile
scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di
formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

ART. 5
(Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento)

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal
responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di
formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua
durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di
aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione
condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi
teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di
interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri
dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio
energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli
ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla
prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in
relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione
speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle
barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei
responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del
corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato
sul sito del Ministero della Giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo
l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

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