Proroga Superbonus – decreto emergenza Emilia Romagna
Decreto emergenza alluvione Emilia-Romagna: novità per appalti urgenti e proroga Superbonus case unifamiliari
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1 giugno, il decreto-legge 61/2023 del 1° giugno, “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”
Il Dl in vigore dal 2 giugno, contiene misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.
Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, risultavano residenti ovvero con sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni
La delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.
L’articolo 1 del decreto-legge inizia con una importante precisazione: le misure si intendono nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato 1 – tre elenchi – al decreto.
IL DL 31/2023 tra i vari provvedimenti vi sono alcune misure che interessano la proroga Superbonus, gli appalti e i professionisti.
Proroga Superbonus per le unifamiliari: fine lavori prorogato al 31 dicembre 2023
Al momento non è prevista la proroga Superbonus per gli edifici in condominio.
Proroga Superbonus al 31 dicembre 2023, il termine per l’ultimazione degli interventi effettuati sulle case unifamiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.
Si tratta della scadenza per l’ultimazione degli interventi sugli edifici unifamiliari, la cui scadenza sarebbe al 30 settembre 2023 “Art. 1 comma 10. Per gli interventi effettuati su unita’ immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.”
Nuovo Codice Appalti subito operativo: appalti semplificati fino a 500 mila euro e novità per l’affidamento diretto
Il decreto anticipa l’entrata in vigore dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti d.lgs. 36/2023 che riguarda le “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.
In pratica, il decreto ha innalzato da 200 a 500 mila il tetto per l’utilizzo delle procedure emergenziali, che consentono di assegnare appalti senza gara e in maniera semplificata.
Nel dettaglio, l’art.140 stabilisce che in determinate circostanze di emergenza il RUP (Responsabile Unico del procedimento) può “disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.
È possibile disporre “l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea”.
Sarà, inoltre, possibile in via eccezionale utilizzare l’affidamento diretto anche sopra la soglia dei 500 mila euro, anche se solamente “per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili”.
Lavoratori autonomi: indennità 3.000 euro
Il provvedimento dispone lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.
L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.
Adempimenti e versamenti tributari sospesi
La sospensione è efficace per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.
Nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini:
dei versamenti tributari in scadenza, come ad esempio:
· liquidazioni Iva mensile (in scadenza il 16.06.2023, 17.07.2023, 21.08.2023);
· liquidazioni Iva trimestrale del primo e secondo trimestre 2023 (in scadenza rispettivamente il
16.05.2023 e il 17.07.2023);
· acconto IMU in scadenza il 16.06.2023;
degli adempimenti tributari in scadenza, come ad esempio:
· la presentazione dei modelli INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (in scadenza
rispettivamente il 25.05.2023, 26.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023) e dei modelli INTRA relativi al
secondo trimestre (in scadenza il 25.07.2023);
· degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a
carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano
sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente
decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori;
· relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73, e delle
trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (comma 3 art. 1);
· relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi di cui sopra, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, i versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.
Sono inoltre sospesi i versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo compreso dal 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti:
· dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
· da avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi(previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
· atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle
risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione (di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44);
· dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai
soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
· dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali (di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160).
Tali versamenti riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023(dalla scadenza del periodo di sospensione).
Il comma 9 dell’articolo 1 dispone infine la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione.
In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.
La sospensione dei pagamenti delle utenze.
Con riferimento ai territori indicati nell’allegato 1, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani.