Nuova Irpef e abolizione dell’Irap – Agenzia delle Entrate
Nuova Irpef e abolizione dell’Irap: circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate
Abolizione dell’Irap e nuova Irpef e per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni in una circolare i chiarimenti delle Entrate per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni n una circolare i chiarimenti delle Entrate
L’ IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – come noto a tutti è la principale imposta da pagare sui redditi.
La legge di bilancio 2022 ha destinato 7 miliardi di euro alla revisione della tassazione a carico delle persone fisiche, andando a rimodulare i cosiddetti scaglioni di reddito e le rispettive aliquote, con una riduzione delle imposte da pagare per i contribuenti.
Gli scaglioni delle fasce di reddito e le relative aliquote, sono passate da 5 a 4.
reddito fino a 15.000 euro l’aliquota è il 23% ;
reddito tra 15.001 e 28.000 euro l’aliquota è il 25%;
reddito tra 28.001 e 50.000 euro l’aliquota è il 35%;
oltre 50.000 euro l’aliquota è il 43%
La circolare 4/e del 18 febbraio 2022, fornisce utili indicazioni sugli
adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto.
L’IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive – è un’imposta che alcune categorie di professionisti, gli imprenditori, e in generale coloro che svolgono abitualmente un’attività produttiva, devono versare ogni anno.
La legge di bilancio 2022 al comma 8 dell’art. 1 della stabilisce che «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».
Pertanto dal 2022 tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir ) residenti nel territorio dello Stato.
Non sono assoggettate all’ IRAP nemmeno le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir), mentre l’imposta continua ad essere dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.