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ANAIP | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti

Adempimenti di Marzo per gli amministratori di condominio

Adempimenti Di Marzo Per Gli Amministratori Di Condominio

Per gli amministratori di condominio marzo un mese di scadenze ed adempimenti.

Si comincia il 16 marzo con i primi adempimenti

Il condominio quale sostituto d’imposta, ha diversi adempimenti: opera e versa le ritenute di acconto, rilascia la certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate, nonché presenta la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

La CU 2023 – Certificazione Unica” per le ritenute operate nell’anno 2022 va rilasciata a:

– chi ha percepito redditi da lavoro dipendente: portiere giardiniere pulitore etc.

– chi ha percepito reddito da lavoro autonomo professionisti: amministratore di condominio condominio avvocati di ingegneri, geometri, ecc.).
Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure: redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef; redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%.

La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:
– nell’esercizio di impresa
– nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
Sui pagamenti di compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi, l’aliquota delle ritenuta è del 4%.

La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2023 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione Unica 2023 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2022:

– alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011); che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d’acconto a seguito del rilascio al sostituto d’imposta che eroga tali ricavi o compensi di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).
– alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai “contribuenti forfettari”

Sul sito dell’ Agenzia delle Entrate il provvedimento per l’approvazione dei moduli per invio delle CU le istruzioni per la compilazione
ed il modello

Gli invii delle certificazioni possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
Non si applica alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, inviata entro il termine la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine.

Nel caso di scarto delle singole “Certificazioni Uniche”, inviate entro il termine la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi allo stesso termine.
Non devono invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

È possibile inviare entro il 31 ottobre 2023 le “CU 2023” contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. “CU” dei Professionisti).

Il Modello “CU 2023” rispetto all’ano precedente contiene delle novità, relative in particolare all’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico, all’esposizione del trattamento integrativo ed alla gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante.

Adempimenti del 31 marzo 2023

– Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale ossia lo sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, bonus facciate, ristrutturazione edilizia etc.).

– Comunicazione delle spese, sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini che verranno inserite direttamente nella precompilata.

Approfondimenti

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