L’IVA al 10% per la fornitura di energia elettrica ai condominii
Con la Risposta n. 142 pubblicata il 03/03/2021, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti e dei servizi comuni dei condominii. E lo fa aggiustando il tiro rispetto all’orientamento che si era formato con le precedenti pronunce.
Questa volta il distinguo tra aliquota ordinaria al 22% e quella agevolata al 10% fa leva sulla sfumatura del diverso avverbio che qualifica i connotati del condominio destinatario della fornitura di energia elettrica, ovvero se trattasi di condominio “esclusivamente” o “prevalentemente” residenziale, nel primo caso costituito da unità immobiliari aventi sola destinazione abitativa, nel secondo integrato anche da negozi, uffici o studi professionali.
Il dato normativo da cui occorre partire è il primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota agevolata al 10% per le forniture di “energia elettrica per uso domestico”, senza ulteriori specificazioni, a differenza di quanto fa invece l’art. 7, comma 1, lettera B della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, relativamente all’aliquota ridotta del 10% applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si riferisce ai “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Nell’esaminare l’ipotesi in cui nel complesso condominiale erano presenti anche unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 3 del 04/12/2018 è stata nel senso che “La fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini, pertanto, non soddisfa il requisito dell’uso domestico, in quanto è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione”, con la conseguenza finale che l’aliquota ordinaria dovesse applicarsi “sull’intera fornitura”.
Benchè la fattispecie trattata si riferisse a un c.d. “condominio misto”, ma soprattutto sulla scorta delle motivazioni addotte dall’AdE nella risposta in ordine alla circostanza che “l’espressione “uso domestico” limitasse l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari”, si è poi desunto nella prassi applicativa che la soluzione prospettata non fosse differente qualora il condominio fosse esclusivamente composto da unità di tipo residenziale.
Tanto è vero che tutti i gestori (a seguito della citata consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate) hanno a suo tempo quasi subito adeguato il dettaglio fiscale in bolletta alla misura piena dell’imposta, precedentemente applicata ai condominii nella misura ridotta del 10%, e riconoscendo l’aliquota agevolata alle sole “strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, ossi alle c.d. “abitazioni a carattere collettivo” a cui allude la Risposta n. 3, ad es. case di riposo, conventi, caserme ecc.
Con la Risposta del 03/03/2021 n. 142 (resa a seguito di interpello), l’Agenzia delle Entrate fa ora un parziale passo indietro, e, quantunque citi come precedente la Risposta n. 3 qualificandola come fattispecie diversa da quella esaminata adesso, in realtà smentisce il suo stesso indirizzo, precisando – a legislazione invariata – che in caso “di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%”.
Sarà poi l’amministratore del condominio c.d. “esclusivamente residenziale” a farsi carico di comunicare al gestore dell’energia, tramite apposita dichiarazione (solitamente utilizzando la modulistica approntata dal fornitore), tale specifica condizione dell’ente amministrato, al fine di poter usufruire dell’agevolazione iva sul consumo dell’ elettricità a servizio delle parti comuni.
A oggi, restano quindi esclusi dal beneficio fiscale i condominii che sono “residenziali” solo in maniera prevalente (ma non esclusiva), così come (a oggi) resta anche lo strano paradosso fiscale che per gli interventi di manutenzione energetica di un condominio a prevalente destinazione abitativa sia possibile ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata iva del 10% (Risposta AdE n. 576 del 10/12/2020), mentre la fornitura energetica nello stesso condominio sconti invece l’imposta iva nella misura piena.