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Legge di bilancio: Superbonus 110% anche nel 2023

Legge Di Bilancio: Superbonus 110% Anche Nel 2023

Legge di bilancio: Superbonus 110% anche nel 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con le deroghe per utilizzare il Superbonus 110% anche nel 2023

Con la pubblicazione della legge 197/2022 (Legge di Bilancio) in gazzetta ufficiale che entra in vigore dal 1 gennaio 2023 vengono definite le proroghe dei bonus edilizi e nello specifico del Superbonus 110% andando ad inserire appunto nella legge di bilancio le deroghe già presenti nel Dl 172/2022 (Decreto Aiuti Quater) con alcune modifiche e precisazioni.

Probabilmente il Governo con l’intenzione di bloccare il Superbonus ha anticipato nella legge di bilancio quelle che erano le deroghe poco chiare nel Dl 176/2022.

Per poter continuare ad usufruire del Superbonus 110% si dovranno tenere a mente dei termini temporali fondamentali:

Per il condomini:
Si avrà ancora diritto a mantenere l’aliquota al 110% in caso di:

– interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili con fino a quattro appartamenti per
i quali alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;

– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione
dei lavori risulta adottata entro il 24 novembre e la CILAS presentata entro il 25;

– interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione
dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre e la CILAS presentata entro il 31 dicembre;

– interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022
risulta presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per coloro che non rientrano nei paramenti di delibere assembleari e presentazione CILAS entro i termini su riportati la detrazione dal 1 gennaio 2023 scenderà al 90%.

Per gli interventi condominiali dovrà essere redatta apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi l’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i
condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Vale la pena ricordare che in base alle legge 445/200: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”

Nessuna proroga per il bonus facciate che termina il 31 dicembre 2022

Bonus barriere architettoniche

Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è prorogato fino al 31/12/2025 come riportato l’art. 1, comma 365 della Legge di Bilancio 2023 .

Per agevolare le delibere è stato introdotto un nuovo quorum deliberativo.

Dal 1 gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge, si potrà approvare il bonus 75% con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Ricordiamo i limiti massimi di spesa:
– 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di immobili
composti da 2 a 8 unità;

– 30mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio quando si tratta di
immobili con oltre 8 unità.

La detrazione è concessa a condizione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/1989 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’agevolazione spetta anche per:

– interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad
abbattere le barriere architettoniche;
– sostituzione dell’impianto;
– spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Bonus mobili: nuovo limite di spesa

All’art. 1, comma 277 della Legge di Bilancio viene disposta una modifica dell’art. 16, comma 2, secondo periodo, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare il bonus mobili avrà un limite di spesa di € 8000,00 fino al 31/12/2023 e scenderà al € 5000,00 dal 01/01 al 31/12/2024

Superbonus 110% per gli edifici mono proprietario

Nella legge di bilancio approvata non vi è alcun riferimento rispetto al superbonus 110% per gli interventi realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate effettuati dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, pertanto vale quanto già previsto dal Decreto Aiuti-quater 176/2022 del 18 novembre 2022.
Il dl 176/2022 dovrà essere convertito in legge entro il 17 gennaio 2023. Il Senato ha già approvato la legge di conversione ed anche la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato attendiamo l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per bloccare il superbonus 110%, la CILAS dovrà risultare presentata entro il 25 novembre 2022

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