Impianti di riscaldamento nuove regole per l’accensione
Accensione impianti di riscaldamento nuove regole.
Il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale 2022/2023.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti, in riferimento alla Zona Climatica:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di accensione degli impianti non rientranti nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
In presenza di situazioni climatiche particolari le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Infine, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Le riduzioni non si applicano agli edifici adibiti a:
– luoghi di cura;
– scuole materne e asili nido;
– piscine, saune e assimilabili;
– edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già
concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria;
– edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.